Se il caso sottoposto al medico è già sperimentato o dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire, non può applicarsi la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.

di Valeria Zeppilli - L'obbligazione che i medici assumono nei confronti dei propri pazienti è un'obbligazione professionale che, in quanto tale, deve essere pacificamente ritenuta di mezzi. Ciò vuol dire, come ricordato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza numero 1531/2018 qui sotto allegata, che "il sanitario, in sostanza, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato prefissato, non per conseguirlo necessariamente".

La diligenza del medico

A tale assunto, prosegue il giudice campano, consegue che il grado di diligenza richiesto al medico dalla legge è più elevato dell'ordinario e va valutato avendo come punto di riferimento la particolare natura dell'attività esercitata. In buona sostanza, deve farsi ricorso non al concetto di diligenza del buon padre di famiglia di cui all'articolo 1176 del codice civile, ma a quanto statuito dal primo comma della medesima norma.

Il medico, insomma, è un debitore qualificato che deve agire secondo la diligenza insita nell'ars dallo stesso esercitata.

Colpa lieve

Ciò comporta che se il medico agisce in maniera non conforme alla diligenza qualificata che gli è richiesta, egli risulta inadempiente nei confronti del paziente e la sua responsabilità è piena e completa; il sanitario, infatti, risponde sia in caso di dolo, sia in caso di colpa grave o lieve.

Per il Tribunale di Torre Annunziata, più precisamente, se il caso sottoposto al medico è un caso già sperimentato o già dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire, non può applicarsi la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 2236 del codice civile, che non conferisce rilevanza alla colpa lieve.

La vicenda

Nel caso di specie, la paziente si era rivolta alla giustizia per sentir dichiarare la responsabilità medica per i danni subiti a seguito dell'intervento di timpano plastica aperta, cui si era sottoposta e al quale era seguita una paralisi del nervo facciale a destra.

Il c.t.u. aveva accertato che il chirurgo era stato diligente e prudente, ma per il giudice, non trattandosi di intervento di speciale difficoltà, la responsabilità medica doveva ritenersi sussistente non solo in caso di dolo o colpa grave ma anche in caso di colpa lieve.

Il medico e la struttura sanitaria in cui ha operato sono quindi stati condannati in solido a pagare alla paziente la somma complessiva di euro 31.098,00.

Tribunale di Torre Annunziata testo sentenza numero 1531/2018
Valeria Zeppilli

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