La Cassazione ricorda che l'anzianità di servizio è diritto indisponibile e, come tale, non suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore
di Marina Crisafi - L'anzianità di servizio è un diritto indisponibile e quindi non suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore. Così si è espressa la Cassazione (con la recente sentenza n. 25315/2018 sotto allegata), chiamata a pronunciarsi sul ricorso di alcuni lavoratori che, in sede di conciliazione amministrativa con l'azienda datrice, avevano rinunciato agli scatti di anzianità.

La vicenda

I lavoratori ricorrevano contro Rete Ferrovia Italiana S.p.A., per il riconoscimento del diritto alla progressione numerica degli scatti di anzianità con riferimento al periodo precedente la conciliazione in sede amministrativa intervenuta con la società.

In appello, la Corte osservava che con la conciliazione ciascuno degli appellanti aveva rinunciato ad ogni diritto derivante dalla sentenza del Pretore di Napoli, e pertanto anche agli scatti di anzianità maturati fino alla data in cui la società aveva proposto, e i lavoratori accettato, di dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I ricorrenti adivano la Cassazione censurando la sentenza impugnata per avere, tra l'altro, "escluso il loro diritto agli scatti di anzianità maturati fino alla data di efficacia della conciliazione intervenuta con Rete Ferroviaria Italiana, pacificamente estinto il relativo corrispettivo economico in virtù della stessa conciliazione, senza considerare che quello all'anzianità di servizio è diritto indisponibile e, come tale, non suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore".

Cassazione: gli scatti di anzianità sono diritto indisponibile

Per gli Ermellini, i lavoratori hanno ragione. Come già affermato in fattispecie analoghe, ricordano infatti dal Palazzaccio, "il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ. (cfr. tra le altre 12227/2013, 13834/2001).

L'anzianità di servizio, precisano inoltre i giudici di piazza Cavour, "non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, ne' un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità)". A tale orientamento, oggetto di ripetute conferme il collegio ritiene di dover dare continuità. Da qui la decisione di cassare la sentenza e dare la parola al giudice del rinvio.

Cassazione testo sentenza n. 25315/2018

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