Il Giudice di Pace di Pavia annulla l'ennesimo verbale per eccesso di velocità rilevato tramite apparecchiature non sottoposte a omologazione né a taratura né a verifica di funzionamento

di Valeria Zeppilli - A oltre tre anni dalla sentenza della Corte costituzionale numero 113/2015, che ha sancito che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità su strada devono essere sottoposte a verifiche di funzionalità e taratura, ancora oggi sono molteplici i verbali sanzionatori viziati proprio per aver alla base degli accertamenti irrispettosi di tale requisito.

Con la sentenza numero 510/2018 qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Pavia ha infatti accolto l'ennesimo ricorso di un automobilista, nel caso di specie difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, che era stato sanzionato per violazione dell'articolo 142 del codice della strada, rilevata con un apparecchio non conforme a quanto sancito dalla Corte costituzionale.

Mancata prova

A "salvare" il ricorrente dalla sanzione, per la precisione, è stata la circostanza che, in giudizio, l'amministrazione convenuta non aveva fornito alcuna prova circa l'omologazione, la taratura e la verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento.

In assenza di tale prova, l'accertamento dell'infrazione è stato quindi giudicato viziato, con conseguente annullamento dei verbali impugnati.

Costituzione dell'amministrazione opposta

Più nel dettaglio, l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'amministrazione opposta era derivato dalla sua mancata costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza, con conseguente decadenza dalla possibilità di indicare le proprie difese in fatto e in diritto, i mezzi di prova e i documenti da depositare.

Posto che le violazioni erano state accertate con l'utilizzo di apparecchiatura automatica e che, di conseguenza, quanto descritto nei verbali non faceva fede sino a querela di falso, l'amministrazione non potrà più far nulla per rivendicare il pagamento della sanzione.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Pavia testo sentenza numero 510/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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