Il 1° ottobre è l'ultimo giorno per inviare lo spesometro con i dati Iva delle fatture relative al secondo trimestre o al primo semestre del 2018

di Annamaria Villafrate - Si avvicina inesorabilmente la scadenza di domani 1° ottobre per l'invio dello spesometro, ossia dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre 2018 o nel primo semestre 2018. Insomma, nonostante da tempo si parli di abolire lo spesometro, introdotto per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, le operazioni Iva del 2018 sono ancora soggette a questo controllo. La speranza è che, la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 2019, faccia venire meno l'esigenza di questo adempimento.

1° ottobre: scadenza invio spesometro

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Il 1° ottobre i titolari di partita Iva soggetti all'obbligo dello spesometro devono trasmettere i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre o nel primo semestre del 2018. L'invio trimestrale dei dati Iva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dl n. 78/2010 infatti deve essere effettuato telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Invio obbligatorio anche per i dati delle bollette doganali e delle note di variazione.

Scadenze spesometro

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Le scadenze da rispettare per l'invio dello spesometro hanno subìto nel tempo delle modifiche. La legge di bilancio passata ha prorogato dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio dei dati di fatturazione del secondo trimestre e del primo semestre. Visto però che quest'anno il 30 settembre cade di domenica, il termine per l'invio è prorogato automaticamente a lunedì 1° ottobre. Per quanto riguarda le altre scadenze, il decreto dignità
si è limitato a spostare dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per comunicare i dati Iva relativi al terzo trimestre 2018.

Dati Iva da trasmettere

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Secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, i dati da trasmettere, nell'ottica di una maggiore semplificazione sono:

  • partita Iva cedente o prestatore, cessionario o committente o codice fiscale dei soggetti che non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
  • numero e data di emissione della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota Iva;
  • tipo di operazione Iva se l'imposta non è indicata in fattura.

Per quanto riguarda le fatture di importo inferiore a 300 euro, è possibile procedere alla registrazione cumulativa e trasmettere solo il documento di riepilogo.

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Foto: 123rf.com
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