Fissato al 6 aprile 2018 l'ultimo termine utile per comunicare i dati delle fatture del secondo semestre 2017, già prorogato dal 28 febbraio

di Gabriella Lax - Per lo "spesometro" 2018 si avvicina a passi da gigante la scadenza. E' fissato, infatti, al 6 aprile 2018 l'ultimo termine utile per comunicare i dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente stabilito per il 28 febbraio.

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Sempre il 6 aprile scadranno i termini per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018, anche per chi esercita l'opzione, comunica l'Agenzia, potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale.

Spesometro 2018, i dati da comunicare

I dati che andranno comunicati sono: partita Iva (nei rapporti B2B) o Codice Fiscale (nei rapporti B2C); data e numero della fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta; tipologia dell'operazione; infine bollette doganali attive e passive senza indicazione del Paese extra Ue.

Riguardo alle semplificazioni per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile indicare i dati relativi al documento riepilogativo piuttosto quelli dei singoli documenti.

E' limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché è facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. I cittadini contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.

Spesometro, i soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione dello spesometro, nell'ordine:

- le amministrazioni pubbliche in relazione ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;

- gli agricoltori in regime di esonero per aver realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli od ittici (art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972), a condizione che la loro attività sia ubicata nei territori montani (art. 9, D.P.R. n. 601/1973);

- i soggetti in regime forfettario e quelli nei regimi dei minimi;

- i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate (art. 1, c. 3, DLgs. n. 127/2015).


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