Una breve guida allo spesometro alla luce delle modifiche apportate dal decreto dignità, che ha semplificato la comunicazione e mutato le scadenze

di Annamaria Villafrate - Lo spesometro è un obbligo messo a punto per contrastare l'evasione fiscale. Nel corso degli anni, questa comunicazione relativa alle fatture emesse e ricevute ha creato non pochi problemi gestionali. La semplificazione è stata raggiunta nel 2013 grazie alla comunicazione polivalente elaborata dall'Agenzia delle Entrate. Dal 2017 inoltre il formato Xml consente anche l'invio dei dati per la liquidazione Iva.

Vediamo di capire cos'è lo spesometro, chi ne è soggetto e chi ne è esonerato, quali comunicazione non devono più effettuarsi e quali sono le scadenze e le semplificazioni in termini di dati da inviare all'Agenzia del decreto dignità:

Spesometro: cos'è

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Lo spesometro non è altro che la versione moderna del vecchio elenco clienti e fornitori, che conteneva la lista delle fatture con i relativi importi dei soggetti indicati. Negli anni la versione digitale di questo documento ha subito diverse modifiche perché creava problemi di gestione in termini di costo e aggiornamento dei software. Dal 2013 l'Agenzia delle Entrate ha iniziato ad adottare la comunicazione polivalente, semplificando molto il lavoro. Dal 2017 la "comunicazione dati fatture" avviene in formato Xml, che permette d'inviare sia la comunicazione dei dati relativi ai documenti iva emessi e ricevuti, sia la liquidazione Iva.

Spesometro: ambito di applicazione e disciplina

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Lo spesometro trimestrale, previsto per tutti i soggetti passivi Iva, è disciplinato dall'art. 21 del dl n. 78/2010, modificato da diversi decreti, i più incisivi dei quali sono stati emanati nel 2017. Ai sensi del comma 1 di detto articolo: "In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni."

Spesometro: soggetti esonerati

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Dal primo gennaio 2018 non devono comunicare i dati Iva i soggetti indicati dall'ultima disposizione del comma 1 art. 21 dl 78/2010, ovvero quelli contemplati dall'art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972: "I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39."

L'art.11 del decreto dignità n. 87/2018 ha abolito in modo assoluto l'obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute per questi soggetti, visto che in precedenza l'esonero era previsto solo in favore degli agricoltori che svolgevano attività in terreni montani.

Sono altresí esonerati:

  • i soggetti in regime forfettario (art 1 commi 54-89 Legge n. 190/1954);
  • i contribuenti minimi (art. 27, co. 1-2 Dl 98/2011);
  • la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
  • i titolari di partita Iva aderenti all'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Spesometro: operazioni da non comunicare

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L'obbligo di comunicare le operazioni contemplate dall'art 21 del d.l. 78/2010, in vigore dal 2017, ha comportato la soppressione degli obblighi di comunicazione relativi:

  • alle operazioni compiute nei confronti di operatori economici con sede residenza o domicilio in uno dei Paesi black-list;
  • a contratti stipulati da società di leasing e operatori che svolgono attività di locazione o noleggio;
  • ad acquisti effettuati presso operatori commerciali di San Marino.

Spesometro: dati da comunicare

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In virtù del decreto dignità, che ha semplificato i dati da comunicare ai fini delle spesometro, dal 2018 il contribuente è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in relazione alle fatture emesse e ricevute, le seguenti informazioni:

  • P.Iva cedente o prestatore;
  • P.Iva cessionario o committente (C.F per chi non esercita arti o professioni);
  • data e numero fattura (o bolletta doganale o nota di variazione);
  • base imponibile;
  • aliquota Iva;
  • valore dell'imposta;
  • tipo di operazione (se l'imposta non è indicata nella fattura).

Spesometro: scadenze per l'invio

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Dal 14 luglio 2018 il decreto dignità ha modificato leggermente i termini di scadenza per l'invio delle comunicazioni IVA (spesometro) trimestrali e semestrali nei seguenti termini:

  • primo trimestre 2018: 31 maggio;
  • secondo trimestre 2018: 1 ottobre (termine ultimo anche per la comunicazione semestrale);
  • terzo trimestre 2018: 28 febbraio 2019;
  • quarto trimestre o secondo semestre 2018: entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

Spesometro: sanzioni per errori e omissioni

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Chi, nell'inviare le fatture omette dei dati o li indica in maniera erronea, è soggetto alla sanzione di 2 euro a fattura, fino all'importo massimo di 1000 euro a trimestre. Sconto del 50% per chi, entro 15 giorni provvede alla regolarizzazione. Nel caso in cui poi, non siano già stati notificati atti accertamento, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare della riduzione di cui all'art 13 co. 1 lettera a-bis e dlgs 472/97 in base al momento in cui viene effettuato il pagamento.


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