La riforma del condominio ha consentito l'installazione di impianti di videosorveglianza, ma solo nel rispetto delle rispetto degli adempimenti preliminari stabiliti dalla legge e dal Garante Privacy

di Lucia Izzo - Tra le molte novità introdotte dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012) emergono quelle riguardanti la disciplina della videosorveglianza. In precedenza, la materia non risultava espressamente regolamentata e si erano registrate incertezze, stante anche le pronunce di alcuni Tribunali che negavano la legittimità delle videoriprese.


Dopo le numerose segnalazioni ricevute, la lacuna normativa è stata evidenziata dall'Autorità Garante della privacy che aveva a sua volta sollecitato Governo e Parlamento a regolamentare la materia. A dissipare i dubbi ci ha pensato la riforma, introducendo un articolo ad hoc che, non solo, ha legittimato l'installazione degli impianti di videosorveglianza (sulle parti comuni), ma ha anche dettagliato il procedimento necessario per decidere sul punto.

Condominio: gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

L'art. 1122-ter c.c. (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) stabilisce che "le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea" con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma 2, c.c.).

L'assemblea condominiale ha dunque il potere di deliberare sull'introduzione di impianti di videosorveglianza che dovranno avere come obiettivo quello di tutelare la sicurezza di cose e persone, ovvero beni comuni e i condomini o i loro familiari, e non altri scopi per cui il trattamento de dati sia illegittimo (ad esempio, come negli atti c.d. emulativi, solo per arrecare fastidio a terzi).

Tuttavia, l'installazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy. Deve ritenersi ancora vigente, poiché non in contrasto con la normativa europea di cui al regolamento n. 679/2016, il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 aprile 2010).

Proprio tale provvedimento dispone che l'installazione delle videocamere è ammissibile solo per ragioni di sicurezza e sancisce l'obbligo a carico dell'amministratore di Condominio di posizionare appositi cartelli informativi in luoghi visibili e aperti al pubblico che indichino la presenza delle telecamere.

Infatti, chiunque transita in una video sorvegliata deve esserne informato e all'uopo proprio il Garante ha predisposto un modello semplificato nel quale, sotto al simbolo che indica l'area video sorvegliata, è indicata anche un'informativa minima.

Il "cartello" andrà comunque integrato in luoghi diversi (ad esempio l'ingresso dello stabile) con almeno un avviso circostanziato riportante gli elementi completi dell'informativa (ad esempio finalità e modalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, ecc.)

L'amministratore avrà anche l'obbligo di stabilire i tempi minimi di conservazione delle immagini (che andranno comunque cancellate entro 24 ore), individuare il personale abilitato a visionare le registrazioni e indicare il responsabile del trattamento dei dati.

Se non si rispettano gli adempimenti necessari, infatti, la delibera rischia di essere considerata invalida e conseguenze (anche penali) scattano sia nei confronti dell'amministratore che dei condomini che possono essere esposti a richieste di risarcimento danni da parte di terzi.

Telecamere installate da singoli condomini

Anche al singolo condomino è consentito installare le telecamere per uso privato nell'ambito delle aree di sua esclusiva proprietà e relative pertinenze. Una simile ipotesi non rientra nella disciplina dettata dal codice della privacy, in quanto le aree video sorvegliate non sono parti comuni, bensì zone di proprietà privata. Non sarà dunque necessaria una previa autorizzazione del Condominio o delibera assembleare, ma sarà necessario informare gli altri condomini (Cass. Pen. 44156/2008).


Tuttavia, l'impianto dovrà limitarsi a riprendere solo le aree di proprietà del condomino che ha deciso per l'installazione. In caso contrario, ove le riprese "sconfinino", il titolare del trattamento dovrà rispettare tutti gli adempimenti citati in precedenza relativamente alle aree comuni, soprattutto per quanto riguarda l'informativa.


Infatti, le videoriprese possono considerarsi di utilizzo esclusivamente personale solo se l'angolo visuale della telecamera sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio l'ingresso dell'appartamento o del box auto), ad esclusione delle riprese riguardanti aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) oppure di esclusiva proprietà di altri condomini.


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