Il DPCM pubblicato sulla GU n. 188 del 14 agosto 2018 ha modificato i termini di versamento per i titolari di partita Iva che ricadevano entrambi al 20 agosto

di Annamaria Villafrate - Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stato pubblicato il DPCM (sotto allegato) che ha modificato i i termini di versamento delle imposte per i titolari di partita Iva. Le principali novità apportate dal provvedimento riguardano la riduzione delle rate da cinque a quattro e il conseguente cambiamento dei termini di scadenza, ricadenti entrambi al 20 agosto. Modifiche che comportano altresì la riduzione del tasso d'interesse a causa delle istruzioni errate per il calcolo della terza rata. Il provvedimento, pur sollecitato da tempo, crea non pochi problemi. Non solo perché emanato proprio quando gli studi professionali che si occupano di materia fiscale sono chiusi, ma anche perché chi deve modificare i software per il nuovo calcolo rateale non riuscirà a farlo in tempo per consentire ai contribuenti di aderire a questo regime. Molti, visto che il nuovo piano rateale è una mera facoltà, preferiranno completare il pagamento delle imposte con le vecchie scadenze. Il decreto potrebbe quindi non ottenere i risultati sperati.

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Partite Iva: rinviata al 17 settembre la seconda rata delle tasse

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 10 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 188 del 14.08.2018 ha sancito la "Modifica dei termini di versamento per i soggetti titolari di partita IVA

", stabilendo che: per l'anno 2018, i soggetti titolari di partita IVA tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella in materia di imposta regionale sulle attività produttive, che optano per il pagamento rateale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possono effettuare i versamenti, previa maggiorazione dello 0,40 percento a titolo di interesse corrispettivo, in rate mensili di pari importo secondo le seguenti scadenze:

  • 20 agosto 2018;
  • 17 settembre 2018;
  • 16 ottobre 2018;
  • 16 novembre 2018."

La fonte legislativa che attribuisce al Presidente del Consiglio questo potere di proroga è l'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" secondo il quale "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto."

Partite Iva: cosa cambia

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In pratica il decreto modula diversamente le rate mensili relative ai versamenti delle imposte (IRPEF, Ines, IRAP) del 2017, dei contributi e dell'Iva annuale (per quanti hanno rinviato il pagamento). I pagamenti sono così distribuiti secondo le nuove scadenze del 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, in sostituzione dei versamenti precedentemente previsti al 20 agosto, in cui dovevano essere corrisposte la prima e la seconda rata, il 17 settembre la terza, il 16 ottobre la quarta e il 16 novembre la quinta e ultima. Il mutamento più significativo riguarda quindi il pagamento della seconda rata, che non deve essere corrisposta il 20 agosto, ma il 17 settembre e che le rate da cinque si riducono a quattro.

Partite Iva: la proroga mette in crisi i professionisti

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Il decreto però con comporta solo la riduzione delle rate da cinque a quattro, tutte entro il 30 novembre, che è il termine di scadenza del secondo acconto. Il contribuente o il professionista incaricato dovranno anche procedere al nuovo calcolo degli interessi, non più nella misura dello 0,33% visto che le istruzioni per il calcolo della terza rata sono errate, ma nella misura corretta dello 0,29 % (essendo mutato il termine, che ora va dal 21 agosto al 16 settembre). Nessun problema invece per le rate in scadenza al 20 agosto, che non sono gravate da interessi ulteriori, visto che la sospensione feriale è disposta a regime dal comma 11-bis, dell'art. 37, dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006 ed è riferibile al pagamento di tutti i debiti tributari e ai relativi interessi.

La pubblicazione tardiva del provvedimento, in pieno periodo feriale crea non pochi problemi a tutti i professionisti esperti in materia tributaria (commercialisti, consulenti tributari, Caf, etc…), ma anche a chi deve modificare i software in base al nuovo piano rateale. Molti saranno costretti a eseguire i calcoli, almeno della prima rata, a mano, con tutti i rischi di errore che ne derivano.

Partite Iva: meglio la strada vecchia?

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A tutti i problemi sopra descritti, molti ovvieranno scegliendo il precedente piano rateale, visto che quello nuovo in quattro rate, è solo una facoltà per il contribuente. Insomma molti, a causa di tutte le criticità descritte sceglieranno sicuramente la strada vecchia, al posto della nuova. Non solo perché hanno già pagato, ma anche perché, difficilmente, vista la complessità della materia, il contribuente che non ha conoscenze fiscali si azzarderà a procedere in autonomia. Insomma un decreto che alla fine non raggiungerà l'obiettivo sperato.

DPCM 10 agosto 2018 GU n. 188 del 14.08.2018

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