I buoni lavoro potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche alberghiere o ricettive e dagli enti locali per pagare i lavoratori

di Lucia Izzo - Dopo aver ricevuto anche il via libera da parte del Senato, la legge di conversione del decreto dignità è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata ufficialmente in vigore lo scorso 12 agosto.


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La versione definitiva del testo (qui sotto allegata) ribadisce la centralità delle tematiche già presenti nel decreto legge predisposto dal Governo Lega-M5S, eccetto che per alcune modifiche sopraggiunte in sede parlamentare che, tuttavia, non snaturano l'impianto originario.


In particolare, le macro aree su cui si è focalizzato il decreto dignità restano lavoro, fisco, gioco d'azzardo e sport dilettantistico.

Decreto dignità: il ritorno dei voucher

Tra le novità più discusse e attese, non può non menzionarsi l'atteso ritorno dei voucher che, tuttavia assumono una veste diversa da quella a cui eravamo abituati prima che intervenisse l'abolizione voluta dal governo Renzi. Dopo l'abolizione, infatti, i voucher avevano assunto la nuova veste della Prestazione Occasionale (PrestO).


A gran voce, associazioni datoriali e delle imprese avevano richiesto il ritorno dei buoni lavoro da rilasciare per il pagamento di determinati servizi e impieghi occasionali di tipo accessorio. L'emendamento accolto in sede di approvazione, riformulato rispetto alla previsione originaria, ha consentito di utilizzare i PrestO come i vecchi voucher, ovvero come buoni lavoro ai settori dell'agricoltura, del turismo e degli Enti Locali allo scopo di migliorare la condizione delle fasce più deboli.


Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, ha ricordato che "con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove sono impiegati soltanto per le attività svolte da disoccupati, cassintegrati, pensionati e giovani studenti che non siano stati operai agricoli l'anno precedente".

Il ritorno in agricoltura, soggiunge Moncalvo, segna la riaffermazione dei "principi originari senza gli abusi che si sono verificati in altri settori e si assicura al settore uno strumento agile, flessibile che semplifica rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestività tipica di una attività condizionata dalla natura ma che offre anche una opportunità di integrare il reddito delle categorie più deboli".

Agricoltura e turismo: cosa cambia coi nuovi voucher

Allo scopo di favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, il provvedimento reca alcune modifiche all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con mod. dalla L. 96/2017) disciplinante prestazioni occasionali, libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale.


In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o strutture ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli Enti Locali, potranno fare uso dei voucher come mezzo di retribuzione per under25, disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.


Inoltre, a seguito di un'espressa modifica in tal senso inserita nella nuova legge, sarà possibile l'uso dei voucher ad alberghi e strutture ricettive che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato, mentre per l'azienda agricola resta il limite di 5 dipendenti.


I tempi di utilizzo, inoltre, sono allungati rispetto agli attuali tre giorni: il pagamento con questo sistema potrà avvenire con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni tra la data di inizio e il monte orario complessivo presunto.


Legge di conversione decreto dignità

Foto: Diana_Toscano_wikipedia.org
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