L'obbligo di cui all'art. 126 bis del codice della strada tra normativa e giurisprudenza, tra adempimento e dimenticanza

Avv. Filippo Antonelli - Nel verbale di violazione al codice della strada, per eccesso di velocità di cui all'art. 142, notificato al proprietario del veicolo, unitamente ai dettagli tecnici che descrivono la natura della violazione e le specifiche dei sistemi tutor/autovelox, si può leggere (in grassetto di solito) che "la violazione comporta la decurtazione di tre punti sulla patente di guida del conducente (se comunicato) ai sensi dell'art. 126 bis del C.d.S.". Ancora, molto più spesso oggi a caratteri cubitali dopo che in passato è stata segnalata la non evidenza dell'avviso, si legge "comunicare i dati del conducente" entro 60 giorni dalla notifica del verbale oppure dall'ordinanza prefettizia o ancora dalla sentenza dell'A.G. Qualora non siano forniti tali dati (generalità del conducente e patente di guida) sarà applicata al destinatario della notifica una sanzione da Euro 286,00 a Euro 1.143,00.

Ma siamo proprio sicuri che tale sanzione pecuniaria sia automatica e consequenziale ad una mancata indicazione dei dati del conducente?

Facciamo chiarezza:

L'art. 126 bis del Codice della strada

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Si consideri che l'art. 126 bis C.d.S. ("Patente a punti

") pone un obbligo in capo al proprietario di un mezzo di trasporto, in particolare quello di cui al co. II: La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata individuazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni… Il proprietario del veicolo […] che omette senza giustificato e documentato motivo di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa".

Tale obbligo viene posto stabilmente a carico sia della persona fisica sia della persona giuridica.

L'intervento della Consulta e la riforma del 2010

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La norma è stata sottoposta a riscontro di costituzionalità in ordine al co. II e con la sentenza n. 27/2005 la Consulta ne dichiarò l'illegittimità rispetto all'art. 3 Cost. nella parte in cui dispone che "nel caso di mancata identificazione del conducente la segnalazione (per la detrazione dei punti della patente) deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi i dati…" affermando invece che la norma debba escludere la deducibilità dei punti dalla patente nei confronti del proprietario che ometta di comunicare nel termine i dati del conducente non identificato.

Ulteriori modifiche sono state apportate dalla L. 120/2010 in tema di sanzioni accessorie e raccordo della norma con altri articoli del codice della strada.

L'obbligo di comunicare i dati del conducente

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In sostanza la richiesta effettuata dal corpo di Polizia appare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 20477/2016), meritevole di tutela in quanto un'omissione rappresenterebbe una violazione istantanea e suscettibile quindi di sanzione pecuniaria a causa di una mancata collaborazione. Pertanto tale richiesta è posta a presidio di un interesse pubblico e del tutto svincolata dall'eventuale presentazione di un ricorso presso i competenti organi relativo al connesso verbale che ha dato origine alla richiesta (a nulla rilevando, secondo questa impostazione, un accoglimento del ricorso stesso).

Risulta tuttavia importante affermare che secondo una circolare del Ministero dell'Interno del 2011 (n. 7157) in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione (seguendo il dettato della Corte Costituzionale).

Proprio la Consulta non ha mai sconfessato questo suo orientamento, continuando ad affermare che il soggetto giudicante debba nel caso concreto che di volta in volta dovrà giudicare, effettuare una cernita sulla legittimità del verbale circa la violazione dell'art. 126 bis C.d.S.: in particolare il giudicante dovrà verificare se nello specifico caso concreto sussistesse l'impossibilità di comunicare detti dati, fermo rimanendo l'obbligo di collaborare con l'Autorità da parte del proprietario del veicolo.

La Corte Costituzionale ribadisce tale impostazione ancora con la pronuncia n. 210/2011.

Degna di nota è un'eccezione originale secondo la quale quando un soggetto si vede contestare la violazione dell'art. 126 bis, può ben sollevare eccezione relativa al fatto che una P.A. ha l'obbligo, conosciuti i dati del conducente, di acquisire d'ufficio i dati relativi alla patente di guida del medesimo, con conseguente insussistenza della pretesa di esigerne la trasmissione da parte del soggetto sanzionato (art. 15 L. 183/2011): atteso che tale richiesta è insita nel verbale impugnato, ne deriverebbe la illegittimità di simile verbale (art. 43 DPR 445/2000).

Dati conducente: tra adempimento dell'obbligo e dimenticanza

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La Cassazione sembra aver mutato (in parte) orientamento in tempi recentissimi. Il proprietario del veicolo ha comunque l'obbligo di comunicare i dati di chi era alla guida al momento dell'accertamento, ma se non ricorda o non può saperlo?

Certo egli non può ritenersi esonerato con una mera dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente (Cass. Civ. n. 8694/2016). Tuttavia gli Ermellini tornano sul tema evidenziando che la competenza a valutare, per ogni singola vicenda, la condotta e l'idoneità delle giustificazioni fornite dal proprietario reticente spetta al Giudicante.

Con l'ordinanza n. 9555 del 18.04.2018 la sez. II della Cassazione scandisce chiaramente i diversi passaggi normativi che interessano le comunicazioni dei dati del conducente non identificato: si tratta di un aggancio vero e proprio alle precedenti disposizioni della Consulta.

Pertanto deve essere riconosciuta al proprietario del mezzo di trasporto la facoltà di essere esonerato da responsabilità qualora vi sia un'impossibilità comprovata di rendere una dichiarazione differente rispetto a quella puramente negativa.

La ratio di tale principio sta nel fatto che la normativa sanziona il rifiuto di collaborare, non certamente l'inefficacia della collaborazione comunque prestata. È pertanto necessario distinguere il comportamento di chi si disinteressa della richiesta non ottemperando all'invito in nessun modo, dal comportamento di chi fornisca una dichiarazione anche meramente negativa.

Due indici a sostegno di tale principio sono certamente:

a) il rilevante lasso di tempo tra l'infrazione e la notifica del verbale con richiesta di informazioni;

b) la circostanza che l'automobile sia impiegata usualmente da più conducenti.

Va da sé, pertanto, che nel caso in cui le forze dell'ordine non ricevessero alcuna risposta, il supplemento di (almeno) Euro 286,00 scatterebbe in automatico, alla stregua della necessaria conoscenza da parte del proprietario dell'identità del conducente, per ragioni di sicurezza e legalità se non altro.

In conclusione, nel caso in cui la risposta sia stata fornita, pur in termini meramente negativi, resta devoluta alla valutazione del Giudicante la verifica dell'idoneità delle giustificazioni fornite.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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