Gli anticipi di cassa e le spese per viaggi, vitto e alloggio saranno ancora rimborsabili in contanti. La tracciabilità delle paghe riguarda la sola retribuzione e non somme erogate a diverso titolo

di Lucia Izzo - Nonostante i divieti in materia di pagamento in contanti dello stipendio, introdotti dall'ultima legge di bilancio, rimarranno ancora rimborsabili cash gli anticipi di cassa per spese effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'azienda ad esempio le spese per viaggi, vitto e alloggio.


Lo ha chiarito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 6201/2018 (qui sotto allegata) dello scorso 16 luglio che ha fornito chiarimenti in ordine alla tracciabilità e al divieto di erogazione per contanti della retribuzione, in particolare per quanto riguarda il pagamento degli anticipi di cassa per spese.

Divieto stipendi in contante e mezzi di pagamento ammessi

Il comma 910 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, infatti, ha stabilito che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, in contanti.


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I pagamenti, invece, dovranno essere effettuati attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:


a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Rimborsi spese: resta il pagamento cash

Tuttavia, spiega l'INL, i mezzi di pagamento summenzionati riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione. Non sarà obbligatorio, invece, utilizzarli per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo.


In sostanza, si potranno ancora pagare in contanti i rimborsi per gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione. Tra queste vengono espressamente menzionati i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio che rimarranno, dunque, ancora rimborsabili cash.

Tuttavia, si rammenta che quanto precisato dall'INL va comunque letto in relazione alla normativa che vieta il pagamento in contanti di somme pari o superiori a 3.000 euro: ergo, nonostante i c.d. "rimborsi spese" non siano soggetti all'obbligo di tracciabilità, il loro pagamento dovrà comunque rispettare la soglia per i pagamenti in contante

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INL, nota n. 6201/2018

Foto: 123rf.com
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