Niente più retribuzioni in contanti a dipendenti e Co.Co.Co, ma solo tramite bonifico, assegno o disposizioni di pagamento a banche e poste

di Lucia Izzo - Stop agli stipendi in denaro contante: è la novità introdotta dalla legge di Bilancio (n. 205/2017) che sarà operativa dal prossimo 1° luglio e che imporrà a datori di lavoro e committenti di corrispondere la retribuzione con mezzi diversi dal denaro contante.


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La norma punta a tutelare i lavoratori dall'annosa prassi, diffusa tra datori e committenti, delle c.d. "buste paga false" con cui si sono costretti i dipendenti ad accettare in contanti somme non corrispondenti a quelle indicate nel cedolino firmato, ovvero inferiori ai minimi fissati dai contratti collettivi, dietro minaccia di licenziamento.

La normativa ha come destinatari datori di lavoro e committenti non potranno più corrispondere direttamente al lavoratore la retribuzione in contanti, quale che sia il rapporto di lavoro instauratosi.

Si fa riferimento, nel dettaglio, a ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (quindi anche per il c.d. "smart working") e dalla durata del rapporto (full o part-time) nonché a ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Stipendi: le modalità di pagamento ammesse

Le forme di pagamento che potranno essere utilizzate dal prossimo 1° luglio da datori di lavoro e committenti per il versamento delle retribuzioni saranno invece:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Viene precisato, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Divieto stipendi in contanti: esclusioni e sanzioni

Dall'applicazione dei divieti e degli obblighi introdotti dalla novella, invece, resteranno esclusi:

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001);

- i rapporti di lavoro domestico (legge n. 339/1958) e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (badanti e colf che lavorano per almeno 4 ore al giorno presso lo stesso datore di lavoro).

Infine, nei confronti dei datori di lavoro e committenti che trasgrediranno alle nuove disposizioni, violando gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni, scatteranno pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.


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