Abbandonare il disabile per portare in vacanza la propria famiglia costituisce un'abusiva fruizione dei permessi ex legge 104

di Valeria Zeppilli - Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui alla legge 104 per l'assistenza di un familiare disabile deve guardarsi bene dall'utilizzarli per proprie esigenze di vacanza.

La ratio che ispira la facoltà di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e senza intaccare le proprie ferie è infatti quella di garantire una maggiore e più proficua assistenza del disabile, anche permettendo al titolare dei permessi di ritagliarsi uno spazio per far fronte alle proprie esigenze personali.

Ciò, tuttavia, non vuol dire che sia possibile chiedere al datore di lavoro di usufruire di una giornata di permesso ex legge 104 per portare in vacanza la propria famiglia e lasciare a casa l'assistito.

Rischio licenziamento

Chi tiene una simile condotta rischia di essere licenziato per giusta causa senza poter obiettare nulla al datore di lavoro.

Basti pensare che di recente, con la sentenza numero 18293/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha confermato in via definitiva il licenziamento di una lavoratrice che, beneficiando della legge 104 per assistere la madre, si era allontanata dall'abitazione di quest'ultima e aveva approfittato di una giornata di permesso per recarsi con la propria famiglia in una nota località turistica. Si tratta infatti, come sancito nel caso di specie dal giudice di merito, di un'abusiva fruizione del permesso.

Flessibilità

Ciò, tuttavia, non vuol dire che il lavoratore debba assistere il disabile durante tutta la giornata di permesso o necessariamente in coincidenza con l'orario in cui avrebbe dovuto essere a lavoro.

In un'altra pronuncia, la numero 213/2016, i giudici di legittimità hanno infatti chiarito anche che la necessità, sancita dalla legge, che il lavoratore che benefici dei permessi assista il famigliare handicappato con continuità e in via esclusiva "va interpretata cum grano salis" e "non implica un'assistenza continuativa di 24 ore" ma un'assistenza "che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore".


Leggi anche: "Permessi 104: cade l'obbligo dell'assistenza continuativa"

Cassazione sentenza n. 18293/2018
Valeria Zeppilli

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