Avv. Paolo Accoti - E' principio noto quello per cui, in caso di verbale di accertamento di violazione al codice della strada, la contestazione deve essere immediata, salvo quando risulta impossibile procedervi. Nel qual caso, tali ragioni devono essere espressamente indicate nel verbale di contestazione.
Impossibilità di procedere alla contestazione immediata
Tale principio è integrato dal disposto dell'art. 348 regolamento di attuazione al codice della strada, che elenca, a mero titolo semplificativo, alcuni di questi casi, tra cui: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Ciò posto, le ragioni dell'impossibilità della contestazione immediata, con riferimento alle modalità di espletamento del servizio di polizia municipale, risultano scelte incensurabili dell'Ente, tese a contenere le condotte di guida pericolose degli utenti della strada, fermo restando gli altri casi in cui materialmente risulta irrealizzabile la contestazione istantanea, da indicare a verbale, circostanza che rende immediatamente valido tale verbale, senza alcuna possibilità di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria.
Tra i motivi per i quali non risulta possibile procedere con la contestazione immediata rientra a pieno titolo anche quella relativa alla non interruzione del servizio, dovuta alla rilevazione di un incidente.
Questi i principi di diritto resi nell'ordinanza n. 18023 della Corte di Cassazione, depositata in data 9 luglio 2018.
Il giudizio di merito
Un utente della strada propone ricorso avverso il verbale di contestazione per violazione dell'art. 79 CdS, tuttavia, il Giudice di pace rigetta tale opposizione, con sentenza confermata in sede di gravame dal Tribunale di Torino.
Lo stesso, pertanto, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, quale la violazione degli artt. 200 e 201 CdS e 416, 132, 115 Cpc, per illegittimità della contestazione differita della multa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Ciò posto la Suprema Corte rileva come dalla sentenza impugnata emerge che in verbale veniva indicato quale motivo di impossibilità della contestazione immediata <<espletamento sinistro>>.
Ricorda a questo punto come <<questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.)>>.
Ecco che allora <<la contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione>>.
Nel caso concreto, il rilevamento di un sinistro rientra tra i motivi di impossibilità della contestazione immediata, atteso che <<tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore>>.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato ex D.P.R. 115/2002.Cass. civ., Sez. II, 9.07.2018, n. 18023
STUDIO LEGALE Via Amsterdam - TREBISACCE (CS)
Tel. e Fax 0981 420088 - Cell. 335.6630292
Mail: avv.paolo.accoti@gmail.com