Per la Cassazione la donna potrà continuare a vedere e tenere con sè i minori se questo è nel loro interesse

di Lucia Izzo - Finita la relazione tra le due donne, la ex compagna avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli dell'altra che le si sono affezionati, almeno finché i bambini lo vorranno.


Non è ammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che ha regolato il diritto di visita della ex in quanto trattasi di decisione priva del carattere della definitività, quindi revocabili in qualsiasi momento, come tutti i decreti emessi dal giudice contenenti "provvedimenti convenienti" per l'interesse del minore ai sensi dell'art. 333 del codice civile.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 18149/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna contro il provvedimento della Corte d'appello che aveva stabilito che la sua ex compagna potesse incontrare e tenere con sé i suoi figli minori un pomeriggio a settimana e due fine-settimana al mese.

In Cassazione, la madre contesta la decisione evidenziando, tra l'altro, come controparte avesse agito ex art. 337-ter c.c. pur non essendovi legittimata in quanto non parente dei minori. Tuttavia, per gli Ermellini il ricorso si appalesa inammissibile.

L'ordinanza rammenta come i provvedimenti di c.d. giurisdizione camerale o volontaria o non contenziosa abbiano lo scopo di adeguare costantemente la realtà giuridica a quella di fatto. In aderenza al mutamento delle condizioni concrete, e al fine di operare un regolamento degli interessi quanto più aderente alle esigenze materiali, l'ordinamento in taluni casi consente la riconsiderazione della situazione, a opera dello stesso giudice che abbia provveduto o di un giudice superiore.

Provvedimenti "convenienti" per i minori non sono definitivi

Nel settore dei rapporti familiari, spiega la Cassazione, è particolarmente sentita l'esigenza dell'adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto. In particolare, ai sensi dell'art. 333 c.c., ove la condotta di un genitore sia pregiudizievole al figlio, il giudice "secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti" che sono revocabili in qualsiasi momento.

Al proposito, la Cassazione ritiene di confermare il principio secondo cui "i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, tesi dal giudice minorile ai sensi degli art. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario".

Questi, prosegue l'ordinanza, sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze.

La conseguenza di tale assunto è che tali provvedimenti non sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione e, inoltre, difettando i requisiti di decisorietà e definitività, i provvedimenti adottati in sede di reclamo nell'interesse del minore neppure sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

La compagna potrà continuare a vedere i figli della ex

Analizzando il caso di specie, il Collegio evidenzia come si verta in tema di visita delle minori alla persona che aveva precedente rapporto affettivo con la loro madre e con le minori medesime, secondo gli apprezzamenti compiuti dai giudici di merito.

Il procedimento rientra, quindi, nella giurisdizione non contenziosa, in quanto non è volto a risolvere un conflitto tra diritti del genitore e di altra persona adulta, posti su un piano paritario, bensì preordinato all'esigenza prioritaria di tutela degli interessi del minore.

Sul piano processuale, invece, il provvedimento è soggetto alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dagli articoli 333 e 336 c.c., e risulta quindi inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, perché modificabile e revocabile (ex nunc ed ex tunc).

Ne deriva l'applicabilità del seguente principio di diritto: "Il decreto con cui l'autorità giudiziaria assume i 'provvedimenti convenienti' per l'interesse del minore, ai sensi dell'articolo 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al secondo comma della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli articoli 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione".

Cass., I civ., ord. n. 18149/2018

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