Gli Ermellini ripercorrono l'iter giurisprudenziale in tema di lite temeraria e valorizzano la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario

di Lucia Izzo - Con l'ordinanza n. 16801/2018 (sotto allegata) la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ripercorso i più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia di lite temeraria, chiarendo il perimetro dell'abuso dell'impugnazione.


Il caso

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La pronuncia prende le mosse da una riassunzione di un giudizio per la decisione in ordine alle statuizioni civili conseguenti al rinvio disposto da una sentenza della stessa Cassazione che, in sede penale, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita del quale era stato imputato un uomo e che, accogliendo le domande degli appellanti, lo aveva condannato a restituire a ciascuno di loro le somme spettanti.

Lite temeraria: il punto della giurisprudenza

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Nel ricorso avanzato dall'imputato

, totalmente rigettato dagli Ermellini, si ritengono ricorrere i presupposto dell'art. 96 c.p.c.; in particolare, la Cassazione rammenta come una recente pronuncia (Cass. 27623/2017) abbia riesaminato proprio la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.


Al riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale".


La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

La Cassazione apre ai punitive damages

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Anche un altro precedente e fondamentale arresto della Cassazione a Sezioni Unite (cfr. n. 16601/2017) aveva valorizzato la sanzione prevista dalla norma e stabilito che l'istituto (di origine statunitense) dei c.d. "risarcimenti punitivi" non fosse ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano vigente che, alla responsabilità civile non assegna solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema sia la funzione di deterrenza che quella sanzionatoria del responsabile civile.


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Nella motivazione di quest'ultimo provvedimento, l'art. 96 c.p.c. è stato inserito proprio nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

Cassazione: quando ricorre l'abuso del diritto all'impugnazione

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Nella pronuncia in esame, la Cassazione ribadisce che, a mero titolo esemplificativo, ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per Cassazione "basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348-ter c.p.c. che ne esclude la invocabilità".


In tali ipotesi, chiarisce il Collegio, il ricorso per Cassazione integra "un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione".


Ed è proprio quanto accade nel caso di specie in cui il ricorrente aveva richiesto, in sostanza, un riesame nel merito dell'intera controversia notoriamente non consentito in sede di legittimità.


Stante un quadro ordinamentale che, da un lato, deve garantire l'accesso alla giustizia e alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie, la Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario.


Ciò al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione e per consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.


Il ricorrente viene dunque condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 4000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità alla metà del compenso liquidato.


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Cass., III civ., ord. 16801/2018

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