Le differenze tra i fenomeni del mobbing e dello strainig spiegano il diverso approccio processuale per la domanda di ristoro del danno
Avv. Francesco Pandolfi - La regola aurea che disciplina l'esperienza lavorativa del dipendente con il proprio datore vuole che l'imprenditore sia tenuto sempre ad adottare ogni misura per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.

Le accortezze richieste e dovute sono pertanto molte e varie possono essere le circostanze dove l'integrità psico fisica della persona può essere messa, volontariamente o involontariamente, a repentaglio.

Per esempio, non è consentito dare vita a situazioni dove il dipendente venga sistematicamente umiliato: cosa succede allora in un caso del genere: siamo all'interno di una vicenda di mobbing o di un episodio di straining?

La circostanza, laddove provata, merita un risarcimento?

Per cercare di capirlo bisogna tenere presente la differenza tra le due realtà: mobbing e straining.

Mobbing: danno intenzionale verso il dipendente

Il mobbing è una specificazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui; ecco perché da questa orbita devono essere tolte le vicende dove tra datore e lavoratore affiorano solo posizioni divergenti e conflittuali.

Per poter dimostrare la condotta intenzionale e lesiva da mobbing va accertata la presenza di alcuni elementi costitutivi, in particolare:


1) un insieme di comportamenti persecutori, leciti o illeciti, sistematici, posti in essere contro il dipendente;

2) un disegno vessatorio contro il dipendente, che esista a monte delle condotte persecutorie;

3) un danno alla salute del dipendente provocato dai comportamenti progettati ad arte dal datore seguendo uno schema lucidamente vessatorio;

4) il nesso tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del dipendente;

5) la prova dell'intento persecutorio che unifica in un disegno unitario i singoli fatti dannosi ripetuti nel tempo.

Dalla complessità della prova da raggiungere per dimostrare il fenomeno del mobbing, data dalla pluralità degli elementi probatori richiesti, emerge che una singola situazione lesiva come l'umiliazione perpetrata nel tempo difficilmente potrà avere spazio all'interno di una causa risarcitoria di questo tipo.

Straining: umiliazione lesiva

Diverso è il discorso delle situazioni dannose nascenti in ambito lavorativo e riferite alle ostilità di un certo tipo del datore verso il dipendente.

Una persona che, per ipotesi, venisse demansionata ed umiliata per un apprezzabile lasso temporale potrebbe soffrirne a livello di autostima.

La sua socialità e la qualità della vita potrebbero essere messe a rischio: da tanto ne potrebbe derivare un danno esistenziale, oltre che professionale e biologico.

Nell'ambito dello straining si verifica dunque una situazione pericolosa, in virtù della quale una singola azione lesiva del datore, ripetuta nel tempo, innesca un circolo vizioso nella mente e nel corpo del dipendente, ed è in grado di portarlo alla depressione, all'umiliazione e all'isolamento.

Straining: il risarcimento

Le cause per mobbing sono complesse in ordine alla prova da offrire al giudice sull'esistenza del fenomeno vessatorio: per intraprenderle bisogna essere certi di disporre di tutti gli elementi per dimostrare quel fenomeno.

Le cause per straining sono diverse.

Certamente hanno la loro complessità ma da un certo punto di vista appaiono più accessibili, dal momento che la preoccupazione del dipendente ferito dagli attacchi del datore si focalizza solo sulla dimostrazione della circostanza lavorativa conflittuale che fa nascere lo stress forzato (patologico) e, per conseguenza, la lesione.

In definitiva, la domanda di risarcimento del danno da ripetuta umiliazione lavorativa correlata ad un fenomeno di straining tende ad accertare il danno esistenziale, professionale ed eventualmente biologico.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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