Per il giudice di Pace di Milano, l'amministrazione ha l'onere di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio di fronte alle contestazioni del conducente multato per cui restando contumace omette di suffragare il proprio operato

di Lucia Izzo - Se l'amministrazione, chiamata in causa dal conducente che impugna le multe elevategli tramite autovelox, non si presenta in giudizio per replicare alle precise contestazioni mosse nei suoi confronti, rischia di veder annullati i verbali.


Tanto ha deciso il giudice di pace di Milano, avv. Silvana Savoldelli, nella sentenza n. 5214/2018 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente difeso da Globoconsumatori contro il Comune di Milano.

La vicenda

Il ricorrente si era opposto ai verbali elevati nei suoi confronti dalla Polizia Locale per superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 8, del Codice della Strada, infrazione rilevata tramite apparecchiatura Autovelox "T-EXSPEED V. 2.0".


In primo luogo, il conducente aveva eccepito la mancanza di omologazione e di taratura dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento automatico delle violazione. Eccepiva, inoltre, l'irregolarità della segnaletica in loco, sostenendo che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento automatico delle infrazioni non fosse sufficientemente visibile e che non fosse visibile neppure la segnaletica di preavviso.

Addio multa se il Comune non dimostra la correttezza del procedimento sanzionatorio

Nel merito, il magistrato onorario ritiene il ricorso fondato, posto che le contestazioni mosse dal ricorrente avrebbero necessitato puntuale replica da parte dell'amministrazione resistente, rimasta contumace e quindi non in grado di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio seguito.


Mancando di costituirsi, il Comune di Milano ha omesso di suffragare il proprio operato, non curandosi di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio seguito, nonché di contestare le allegazioni del ricorrente, sebbene nei procedimenti come quello in oggetto l'amministrazione resistente si considera come un attrice sostanziale, con tutti gli oneri probatori che tale posizione comporta.


Essendo il giudizio instaurato innanzi al giudice di Pace diretto a valutare la correttezza e la fondatezza del procedimento sanzionatorio posto in essere dall'Amministrazione resistente, "è evidente come la stessa, con il suo comportamento processuale, sia incorsa in una insufficienza probatoria che non può che comportare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto opposto".


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per il provvedimento

GDP Milano, sent. n. 5214/2018

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