In tema di danno alla salute e responsabilità medica, i criteri di base da seguire per chiedere il risarcimento in giudizio
Avv. Francesco Pandolfi - La cronaca spesso ci restituisce notizie attinenti a situazioni di malasanità o presunte tali; all'interno di queste spesso si legge di circostanze nelle quali il paziente non esprime un valido consenso informato.

La domanda è dunque la seguente: se si verifica una situazione di questo tipo, ossia la persona sottoposta ad intervento non è messa in grado di esprimersi con il prescritto consenso informato, questa omissione può essere portata in causa per una richiesta di risarcimento del danno?

Lesione del diritto all'autodeterminazione

Se è realmente violato l'obbligo di informazione di cui parliamo, i danni non patrimoniali risarcibili sono di questa natura:

a) sono quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;

b) inoltre sono quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psicofisica del paziente sottoposto ad intervento (diritto tutelato dall'art. 32 Cost.).

La risarcibilità della prima categoria di danno è ammessa anche se non si verifica una lesione alla salute o se questa non sia causalmente correlata alla lesione di quel diritto (ad esempio in quanto l'intervento o la terapia sono stati scelti ed eseguiti correttamente), ovviamente devono provenire dalla violazione del diritto all'autodeterminazione in se considerato (altro esempio: la sofferenza che deriva al paziente dal verificarsi di conseguenze inaspettate in quanto non illustrate anzitempo).

Lesione della salute

Il discorso è un po diverso per la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le prevedibili conseguente dell'atto terapeutico necessario e ben eseguito, ma effettuato senza l'informazione a monte del paziente sottoposto ad intervento.

Ebbene, l'ipotetica risarcibilità presuppone che il paziente avrebbe rifiutato quello specifico intervento se fosse stato informato adeguatamente: si tratta di una circostanza che va accertata in causa.

A questo proposito, va detto che l'onere probatorio grava sul paziente e può essere soddisfatto anche mediante presunzioni.

Le ragioni processuali e sostanziali per le quali tale onere grava sul paziente sono quattro:

1) la prova del nesso causale tra inadempimento e danno compete alla parte che allega l'inadempimento e rivendica il risarcimento,

2) il fatto da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto al medico,

3) si tratta di stabilire dove si sarebbe orientata la scelta del paziente,

4) va misurato lo scostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico.

Tutela legale

Il danno da violazione del consenso informato nell'ambito della responsabilità sanitaria è solo un aspetto della più generale categoria dei danni risarcibili prodotti dalla maldestra attività medica.

La rivendicazione di questa voce di danno, in caso di silenzio (o di contestazione sull'an) della struttura sanitaria sulle richieste stragiudiziali di risarcimento da parte della vittima o dei propri congiunti, passa inevitabilmente per la strada giudiziale.

Vai alla guida completa La responsabilità medica

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: