Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana

di Lucia Izzo - Non può negarsi il gratuito patrocinio se il richiedente supera i limiti di reddito indicati dal T.U. sulle spese di giustizia per l'ammissione al beneficio solo a causa dell'indennità di accompagnamento.

Tale indennità, infatti, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in quanto ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 26302/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un indagato contro il provvedimento che gli aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.


Secondo il ricorrente, tra l'altro, il giudice sarebbe incorso in violazione di legge nel considerare valutabile ai fini della determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento.


La difesa sostiene che, ai sensi dell'art. 76, comma 3 , d.P.R. 115/2002, per la determinazione dei limiti di reddito si debba tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, ma sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio.


In proposito, proprio con riferimento all'indennità di accompagnamento, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui li ha ritenuti emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito (cfr. Cass. n. 31591/2002).

Gratuito patrocinio: l'indennità di accompagnamento non rientra nella nozione di reddito

Per la Cassazione, in effetti, risulta fondato il motivo di ricorso afferente alla valutazione, ai fini della determinazione del reddito del richiedente, della indennità di accompagnamento.

In ordine a tale aspetto, spiegano gli Ermellini, un consolidato orientamento di legittimità ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione, conclude il Collegio, essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Cass., IV pen., sent. n. 26302/2018

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