Agire verso il cliente prima di rinunciare al mandato e assumere un incarico da controparte prima dei due anni configura un conflitto d'interessi

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 38/2018 del CNF (sotto allegata), in riferimento all'illecito disciplinare del conflitto d'interessi precisa che, la violazione si configura quando l'avvocato intraprende azioni nei confronti del proprio cliente, senza aver previamente dismesso il mandato e senza attendere il decorso dei due anni previsti dal CDF prima di assumere un incarico contro una parte già assistita. Non costituiscono esimenti la non volontarietà dell'azione e l'ignoranza della norma deontologica che prevede l'illecito.


La vicenda processuale

[Torna su]

Tra il 2011 e il 2012 il COA di Vicenza avvia nei confronti di un suo iscritto due procedimenti.

1) Il primo perché l'avvocato ha violato i doveri di probità, lealtà, correttezza e fedeltà poiché non ha evitato situazioni d'incompatibilità o conflitto d'interessi, violando così gli artt. 5-6-7-16-37 del Codice Deontologico Forense;

2) Il secondo perché: a) ha avviato procedure monitorie ed esecutive nei confronti della Spa cliente per ottenere il pagamento di competenze arretrate nonostante abbia continuato a prestare la propria consulenza alla società stessa, a cui ha comunicato di rinunciare all'incarico solo successivamente; b) nell'avvio delle procedure suddette ha utilizzato dati ed informazioni riservate di cui era a conoscenza a causa del mandato professionale (banche e società di cui la Spa cliente risultava creditrice; c) ha partecipato all'assemblea della società di cui era consulente, su delega di un creditore della stessa, svolgendo un mandato in potenziale conflitto d'interessi con il delegante e la Spa nonostante il mandato professionale con quest'ultima fosse concluso da 6 mesi.

Condannato dall'ordine di appartenenza alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per 4 mesi l'avvocato ricorreva al C.N.F chiedendo la riduzione della sanzione alla censura o all'avvertimento.

Quando l'avvocato può agire contro il cliente

[Torna su]

Il CNF, confermando la decisione del COA di Vicenza, ha ritenuto che i fatti debbano essere valutati unitariamente, poiché la condotta del legale ha violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 CDF), fedeltà (art. 10) e di astensione dal prestare attività professionale in conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente (art. 24 CDF).

Merita un'attenzione particolare, la pronuncia del CNF in riferimento alle azioni intraprese dall'avvocato nei confronti della società cliente, per il recupero dei compensi arretrati, in relazione ai quali ha chiarito che: è risultato …che l'incolpato stesso ha agito per il recupero del proprio credito nei confronti della cliente … Spa, senza neppure previa rinunzia al mandato - con ciò violando l'art. 46 del previgente CDF, oggi art. 34 - ed ha poi partecipato ad una assemblea ... in rappresentanza di una socia in conflitto potenziale con la società, già sua assistita, senza attendere lo spirare del biennio previsto oggi dall'art. 68 del Codice Deontologico. Tutti tali fatti, di evidente gravità, risultano debitamente comprovati addirittura, alcuni, in modo documentale … Nessun rilievo può avere l'eccepito difetto dell'elemento soggettivo, dato che, ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo è sufficiente la suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare, sul proprio comportamento, un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. La evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso … E così come la buona fede non può costituire, pertanto, in alcun caso esimente, altrettanto irrilevante è l'ignorantia legis dedotta dall'incolpato.

Sul punto si veda CNF sentenza 11.11.2015, n. 164, a mente della quale "l'eccezione di non conoscenza di una norma del Codice Deontologico costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché dette norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell'ambito dell'esercizio professionale (…) Ed al riguardo non rileva neppure, a giustificazione del comportamento censurato, il chiesto parere, del resto errato, reso da un Consigliere interpellato del COA di Vicenza. In definitiva, con il suo comportamento complessivo, l'Avv.……. Ha certamente, e gravemente, violato le norme deontologiche dettate in tema di conflitto di interessi, di assunzione di incarichi contro la ex cliente, nonché il divieto di agire per il pagamento delle competenze senza previa rinuncia a tutti gli incarichi ricevuti".

Conflitto di interessi tra avvocato e cliente

[Torna su]

L'illecito disciplinare del conflitto d'interessi tra avvocato e cliente si configura nel momento in cui il legale, intraprenda azioni legali nei confronti del proprio cliente, senza aver previamente dismesso il mandato, senza che rilevi la volontarietà della condotta o l'ignoranza della norma deontologica che lo prevede, poiché trattasi di condotte ampiamente consolidate per prassi.

Sentenza CNF n. 38 - 2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: