Per il Tribunale di Bologna la garanzia di un quantitativo minimo d'acqua giornaliero è riservata ai morosi indigenti

di Lucia Izzo - Il servizio idrico centralizzato può essere staccato ai condomini morosi essendo la nuova normativa sulla garanzia di un quantitativo minimo riservata solo ai casi di documentato "stato di disagio economico-sociale".


Leggi anche: Condominio: si può staccare l'acqua al moroso?


Il Tribunale di Bologna ci ripensa e, con un'ordinanza del 3 aprile 2018 (qui sotto allegata), torna a pronunciarsi sulla possibilità di lasciare i condomini morosi senz'acqua (leggi anche: Condominio: l'acqua non si stacca ai morosi).

La vicenda

Ad agire innanzi al giudice è l'amministratore di condominio il quale evidenzia come era stata già avviata una procedura monitoria nei confronti di una condomina morosa, conclusasi con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; nella successiva azione esecutiva immobiliare era poi intervenuta una Banca che, nei confronti della donna, vantava un credito privilegiato in forza di ipoteca gravante sull'immobile in questione.


Nonostante l'attivazione dei predetti giudizi la condomina non sanava il proprio debito che finiva per aumentare gravando sull'intero condominio. Da qui il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il Condominio chiede al Tribunale l'autorizzazione a sospendere (ex art. 63, comma 3, disp. att. c.c.) i servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda, nonché il distacco dell'antenna televisiva centralizzata collegati all'immobile a causa della persistente morosità ultrasemestrale della proprietaria.

La domanda cautelare veniva, tuttavia, rigettata in quanto il giudice riteneva di aderire all'orientamento per il quale i servizi essenziali di riscaldamento e acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell'art. 32 Cost., e non possono considerarsi recessivi rispetto ad un diritto di credito che, nel caso di specie, sarebbe peraltro tutelato dalla procedura esecutiva in atto.

Morosità del condòmino: i servizi di acqua e gas non sono intangibili

In sede di reclamo, invece, il Tribunale offre una diversa interpretazione ritenendo che possa trovare applicazione l'art. 63, comma 3, disp. att. del codice civile ricorrendone i presupposti (morosità ultrasemestrale e suscettibilità di godimento separato dei servizi di cui si chiede la sospensione).

L'interpretazione che prevale in tale sede è quella secondo cui i servizi di acqua e gas non possano ritenersi "intangibili" a fronte di una perdurante morosità del condomino (per approfondimenti: Tribunale Modena: ai condomini morosi si può staccare l'acqua!).

Infatti, afferma il Collegio, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente del proprietario e/o del conduttore, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell'unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell'ente erogatore.

Validi argomenti contrari, si legge nel provvedimento, non possono trarsi dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condòmino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l'erogazione dei servizi.

Non si rinviene nell'ordinamento, infatti, un obbligo di esclusiva natura privatistica di pagare il costo di servizi che spetterebbe ad altri sostenere, assumendosi in definitiva l'altrui obbligazione a fini solidaristici, né potrebbe trarsi in via deduttiva dalla necessità di assicurare la tutela della salute.

Acqua garantita solo ai morosi indigenti

Riguardo al servizio idrico, il Tribunale richiama la disciplina dettata dal D.P.C.M. 29 agosto 2016 a tutela dell'utente moroso ma solo ove questi versi in condizioni di "documentato stato di disagio economico-sociale", con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi "in ogni caso" (per approfondimenti: Acqua: 50 litri al giorno garantiti anche a chi non paga)

Quindi, una deviazione dalle regole generali potrebbe concedersi solo allorché sussistano concrete condizioni di indigenza e la prova dello stato di bisogno deve indubbiamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume di versare in detta condizione.

Nulla, invece, è previsto dalla normativa di settore con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell'ente erogatore, sospendere in toto l'erogazione al somministrato inadempiente, a nulla rilevando l'eventuale condizione di indigenza nella quale versi.

Nel giudizio de quo la proprietaria e il conduttore sono rimasti contumaci, e lo stato dì bisogno non è desumibile da alcun elemento, anche presuntivo. Alla riforma del provvedimento consegue, dunque, l'accoglimento della domanda cautelare.

Tribunale di Bologna, ordinanza 3 aprile 2018

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