Con la legge sulla concorrenza accordi collettivi possono decidere quanta parte del Tfr può essere destinata alla previdenza complementare e quanto lasciarne in azienda. Modificato il modulo Tfr2

di Gabriella Lax - Pensioni c'è lo stop al conferimento integrale del TFR al fondo pensione. Succede per le modifiche del "modulo TFR2" utilizzato dai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto. Per le modifiche si farà riferimento al decreto del 22 marzo 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.91 del 19 aprile scorso.

Tfr: le modifiche introdotte dal decreto

Il decreto fa sue le novità introdotte dalla legge 124/2017 sulla concorrenza, con la quale è stato reso possibile per i lavoratori destinare al fondo pensione anche solo una percentuale del TFR maturando.

In particolare, le modifiche riguardano la prima sezione e stabiliscono, nello specifico che «il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile». Altro cambiamento riguarda il secondo punto elenco in cui si chiarisce che «il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive».

Pensioni, conferimento del Tfr anche solo per una parte

Cosa significa in termini più semplici? Il lavoratore può decidere la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare: potrà scegliere se lasciare la liquidità all'impresa (e riscuoterla per intero alla fine della carriera col rispetto delle consuete modalità) oppure stabilire di metterla nel fondo pensione per ottenere una rendita pensionistica integrativa della pensione pubblica obbligatoria. Prima della legge sulla concorrenza il trasferimento del Tfr avveniva però sempre per intero. In sostanza il lavoratore aveva solo due alternative: o trasferire l'intera quota del TFR

maturando nel fondo di previdenza complementare o lasciarla all'azienda e riceverla una volta cessato il rapporto di lavoro. Invece la legge sulla concorrenza chiarisce che saranno gli accordi collettivi a decidere quanta parte del Tfr maturando sarà destinata alla previdenza complementare e resterà in azienda. L'obiettivo del cambiamento è superare le resistenze dei lavoratori legate alla perdita integrale di questa forma di liquidità, in relazione soprattutto alle piccole imprese.

Così facendo potrà essere stabilita a garanzia una percentuale minima del tfr da destinare alla pensione integrativa, tra zero e il 100%. Nel caso di mancanza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva sulla quota destinata alla previdenza complementare, il conferimento continua a corrispondere al 100% del Tfr annualmente maturato.


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