Una nuova importante ordinanza del tribunale di Bari che sospende l'esecuzione immobiliare e commina la sanzione della gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia

Dal Tribunale di Bari, seconda sezione, arriva un nuovo provvedimento, l'ordinanza emessa il 17/03/2018, che sospende l'esecuzione immobiliare.
L'ordinanza in questione è molto interessante per diversi aspetti.
Innanzitutto ribadisce che quando l'opposizione all'esecuzione viene proposta dai debitori in data antecedente all'ordinanza di vendita, non vi è alcuna preclusione temporale del riformato articolo 615 del c.p.c.

Detto questo narriamo i fatti.

I fatti

Il debitore proponeva opposizione ex articolo 615 c.p.c., all'esecuzione, prima dell'ordinanza di vendita, eccependo l'usurarietà del contratto di mutuo.
E' pacifico che gli interessi di mora assolvono ad una funzione sanzionatoria e risarcitoria che li distingue dagli interessi corrispettivi che invece rivestono una funzione remunerativa del contratto di mutuo.
Se per un verso, il tasso di mora viene escluso dal rispetto del cosiddetto tasso soglia, tenuto conto che la loro applicazione è solo eventuale, ed ha una funzione sanzionatoria dell'inadempimento del debitore, per altro verso ciò non può comunque giustificare che l'obbligazione divenga eccessivamente onerosa per il mutuatario e di conseguenza contraria al principio generale posto dalla legge 108 del 96.
Questo è il principio che emerge nell'ordinanza del tribunale di Bari.

Mutuo gratuito se c'è usura

La mora sicuramente non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione dei finanziamento ma la legge 108/96 tende ad assicurare una copertura completa dall'usura estesa quindi a tutti i costi dell'operazione del credito erogato.
La legge 108/96, con la sua riforma, è intervenuta in maniera particolare ed incisiva sull' articolo 1815 del codice civile e sull' articolo 644 del c.p.
Ha posto sullo stesso piano sia l'usura penalmente rilevante, ovvero quella presunta dell'articolo 644 c. 1 e 3 primo periodo del c.p., che l'usura pecuniaria ad interessi di cui all'articolo 1815 c.c., prevedendo l' omogeneità del fenomeno sia sul piano penale che su quello civile.
Secondo il giudice di Bari, quindi, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle di imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Anche il decreto legge n. 394/2000 convertito poi nella legge n. 24/2001, sempre di interpretazione autentica dell'articolo 644 del c.p., ribadisce il medesimo concetto: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del Codice Penale dell'articolo 1815 c.2, del c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Si intende dunque che il legislatore, nell'ambito di predetta norma, espressamente chiarisce che nello stabilire il superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo, occorre tener conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo: "L'articolo fornisce al c. 1 l'interpretazione autentica dell'articolo 644 del c.p. dell'articolo 1815 c. 2 del c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo, moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare un eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi".
Quindi, alla luce di tale panorama normativo, per la giurisprudenza di legittimità ed una parte rilevante della giurisprudenza di merito, anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto della soglia di usura.
La Cassazione in particolare, secondo il tribunale di Bari, è costante nell'assoggettare gli interessi moratori alla normativa antiusura.
La circostanza che il tasso di mora non concorre a determinare il TEGM, il Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee, induce il Tribunale di Bari a ritenere che questa scelta sia stata ben ponderata e consapevole da parte del legislatore.
Il Tribunale infatti ritiene che, se il tasso di mora fosse rientrato nel calcolo del TEGM, sarebbe stato impossibile superare il tasso soglia.
Invece, laddove vi sia un superamento del tasso soglia ai sensi della legge antiusura, l'articolo 1815 trova applicazione e la sanzione civile applicata ad un contratto in usura e la gratuità del contratto stesso.
Il tribunale di Bari si contrappone quindi ad altri tribunali che ritengono invece che gli interessi corrispettivi devono essere sempre corrisposti, e questo perché il legislatore, secondo il giudice pugliese, ha inteso inasprire, con tutte le modifiche apportate, la conseguenza della usurarietà degli interessi passando dalla debenza degli interessi legali alla non debenza di interessi.

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Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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