Per la Cassazione va annullata la condanna per il reato ex art. 659 c.p. per la proprietaria dei cani che abbaiavano tutta la notte, visto che a lamentarsi erano solo i vicini e non una "potenziale pluralità indeterminata di persone"

di Marina Crisafi - No al reato ex art. 659 c.p. per il proprietario dei cani che abbaiano tutta la notte se la lamentela arriva solo dai vicini e non da più abitanti del palazzo o del quartiere. Così la Cassazione (con sentenza n. 16677/2018 sotto allegata) ha annullato la condanna inflitta dal tribunale di Benevento alla proprietaria di tre cani per il reato di disturbo del riposo delle persone per non aver impedito agli animali, lasciati da soli nel terrazzo del suo appartamento, di latrare tutta la notte disturbando il riposo di due condomini.

La donna però adiva il Palazzaccio lagnandosi dell'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale ritenuto integrato il reato sebbene il preteso disturbo fosse stato circoscritto solo ad un isolato episodio durato poche ore e senza che sia stato verificato il fatto che lo stesso abbia avuto la idoneità a ledere non solamente i due denunzianti ma un vasto ed indeterminato numero di persone, come impone la ratio della disposizione violata, posta a tutela della quiete pubblica e non di uno specifico interesse personale.

Quando si configura il reato di disturbo del riposo

Per la Cassazione, il ricorso è fondato. Tuttavia, quanto all'episodicità della condotta, osservano, preliminarmente, i giudici riportandosi all'orientamento recente e condiviso della S.C., che "il reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone" (cfr. Cass. n. 8351/2015).

Nel caso in questione, in linea di principio, l'attitudine dei fatti ad arrecare un effettivo ed apprezzabile disturbo al bene-interesse tutelato dalla norma in questione, cioè la quiete pubblica, è ravvisabile, pur nella unicità dell'episodio di disturbo, nel fatto che lo stesso si sia protratto per un non trascurabile lasso di tempo, posto che i cani lasciati da soli in un balcone avevano latrato con continuità per buona parte della notte.

Ciononostante, per altro verso, affermano gli Ermellini, il giudice di primo grado non ha svolto una adeguata indagine ai fini della verifica del fatto che, sia pure in termini di mera potenzialità, la messa in pericolo del ricordato bene interesse vi sia stata.

Posto, infatti, che ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo - per la loro intensità e per la ubicazione spaziale della loro fonte - per una potenziale pluralità indeterminata di persone, "il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare in ordine alla intensità di tali rumori ed alla situazione antropica del luogo ove gli stessi sono stati emessi, al fine di verificare, ancorché sulla base di dati di tipo logico (e non anche necessariamente storico), l'esistenza di elementi atti a giustificare, sulla base del principio del libero convincimento del giudice, la sussistenza della predetta attitudine".

Nella vicenda, invece, il tribunale non ha fornito alcuno di tali elementi, dando atto soltanto delle lamentele dei due vicini di casa dell'imputata. Ciò rende "quanto meno inadeguata la indagine volta ad accertare la sussistenza o meno del reato di cui in epigrafe". Per cui la sentenza è annullata, peraltro senza rinvio, per essere in ogni caso il reato estinto per prescrizione dato il lungo tempo trascorso rispetto al verificarsi dei fatti (risalenti al 2011).

Cassazione sentenza n. 16677/2018

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