Per il CNF l'omessa comunicazione al precedente difensore risulta illecita sotto il profilo deontologico

di Lucia Izzo - L'avvocato che subentri a un collega nell'assistenza, anche stragiudiziale, ha l'obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito.


Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 232/2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato condannato dal COA per la commissione di un illecito deontologico.


Gli avvocati esponenti avevano contentato al legale di aver ricevuto incarico professionale da alcune loro assistite in un giudizio civile, assistendole nella stipula di un atto di transazione con cui veniva definito tale giudizio.


Ciononostante, prima di stipulare tale atto, l'incolpato non aveva dato ai colleghi alcuna preventiva comunicazione del ricevimento dell'incarico, né aveva subordinato l'assunzione del mandato al pagamento del compenso dei precedenti difensori.


Tale mancata comunicazione ai precedenti difensori portava a un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato all'esito del quale il COA gli applicava la sanzione della censura.


Una decisione quasi del tutto confermata dal CNF innanzi al quale ricorre l'avvocato contestando, in particolare, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 33 del previgente codice deontologico che, invece, fa riferimento esclusivamente alla "sostituzione di un collega nel corso del giudizio per revoca dell'incarico".

Illecito non comunicare al collega il subentro, anche stragiudiziale, nell'assistenza della parte

Per il Collegio, nonostante tale condotta non rientri nella previsione testuale dell'art. 33 C.D. previgente, essa risulta comunque illecita sotto il profilo deontologico poiché viola altri precetti del medesimo codice.


Si tratta di quelli di cui all'art. 6 ("L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza"), art. 22 (che ribadisce il carattere cogente degli obblighi di correttezza e lealtà con specifico riferimento al rapporto di colleganza), art. 23 ("il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato é tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto").


Dal complesso delle disposizioni del codice deontologico previgente, conclude il Collegio, si desume sicuramente la regola per la quale l'avvocato che subentra a un collega nell'assistenza, anche stragiudiziale, della parte, ha l'obbligo di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito.


Nel caso di specie tale obbligo è stato violato dall'avvocato ricorrente, pertanto deve confermarsi la sua responsabilità disciplinare che non è inficiata dal fatto che il COA, nella decisione impugnata, abbia fatto riferimento ad una disposizione del C.D. (letteralmente) non applicabile al caso di specie.


Infatti, è pacifico che "la omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell'incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato".


Il CNF, tuttavia, nel modificare la decisione impugnata quanto alla sanzione irrogata, ritiene congruo applicare all'incolpato quella dell'avvertimento.

CNF, sent. 232/2017

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