Con la modifica dell'art. 388 c.p. sono state estese le ipotesi in cui può configurarsi il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

di Valeria Zeppilli - Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto e sanzionato dall'articolo 388 del codice penale, ha assunto di recente una nuova importante fisionomia.

Il decreto legislativo numero 21/2018 infatti, inserendo la modifica di tale norma tra i precetti in materia di tutela della persona, ha esteso le ipotesi in cui scatta la pena in essa prevista.

Nuove condotte sanzionate

Se prima, infatti, il reato si configurava esplicitamente, con riferimento alla famiglia, solo in caso di elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, concernente l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, oggi il suo campo di applicazione è molto più vasto.

La nuova formulazione dell'articolo 388 c.p. prevede, infatti, l'espressa rilevanza penale del comportamento di chi elude "l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Pena e punibilità

In tutti tali casi, il colpevole rischia quindi di essere condannato alla pena della reclusione fino a tre anni o a quella della multa da 103 a 1.032 euro.

La procedibilità è a querela della persona offesa.

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Valeria Zeppilli

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