Domande di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti entro il 12 aprile. Le istruzioni del ministero

di Redazione - Domande di indennizzo per le vittime di reati violenti entro il prossimo 12 aprile. È quanto ricorda il ministero della Giustizia in una nota pubblicata sul proprio sito, per coloro che hanno subito reati intenzionali violenti dopo il 30 giugno 2005 e prima del 23 luglio 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2016).

Vittime di reati: il diritto all'indennizzo

Nella sezione informativa dedicata, il ministero ricorda che la legge europea n. 122/2016 riconosce, a partire dal 23 luglio (data della sua entrata in vigore), il diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti, ivi compreso quello di sfruttamento del lavoro e ad eccezione dei reati di percosse e lesioni semplici, ove sia stata inutilmente esercitata la pretesa risarcitoria nei confronti dell'autore del reato o di altri soggetti civilmente responsabili.

L'indennizzo è elargito "per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio in favore delle cui vittime è corrisposto anche in assenza di spese mediche e assistenziali".

Vittime di reati: l'importo dell'indennizzo

L'importo è stabilito per il reato di omicidio in euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa

, in euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima; per il reato di violenza sessuale, con esclusione dell'ipotesi in cui ricorra l'attenuante della minore gravità, l'importo è determinato in euro 4.800; per i reati diversi da quelli di omicidio e violenza sessuale, l'importo è stabilito in una somma massima di 3mila euro.

Indennizzo vittime di reati, domande entro il 12 aprile

Con la legge n. 167/2017 spiega, infine, il ministero, "l'indennizzo è stato riconosciuto anche alla vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (23 luglio 2016)".

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 167 e dunque entro il 12 aprile 2018.

Leggi anche:

- Vittime di reati: gli importi degli indennizzi pagati dallo Stato

- Vittime reati violenti: indennizzo dello Stato a prescindere dal reddito


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: