Secondo la Corte di giustizia Ue l'indennizzo non può essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente

Corte di giustizia Ue, indennizzo alle vittime di violenza

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L'indennizzo da parte di uno Stato non per forza dovrà garantire necessariamente un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalle vittime di reati intenzionali violenti, tuttavia non potrà essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente. L'indennizzo dovrà essere dato anche a quelle residenti nel territorio degli Stati stessi. A scriverlo, il 16 luglio 2020, è la Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-129/19.

La sentenza (in allegato) decide sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15). Quindi, secondo la Corte di giustizia la previsione nazionale di un indennizzo forfettario alle vittime di reati intenzionali violenti, concesso in caso di stupro, non può ritenersi «equo ed adeguato» se fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze non rappresentando quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.

Vittima di violenza in un altro Stato

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Cosa è accaduto nel fatto di specie? La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia) e una donna, in merito alla responsabilità extracontrattuale

che quest'ultima chiede sia dichiarata a carico della Repubblica italiana per il danno cagionatole dall'omessa trasposizione, nel diritto italiano, della direttiva 2004/80, laddove all'articolo 1 chiarisce che «Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro».

Dal punto di vista legislativo, l'articolo 18 della direttiva 2004/80, rubricato «Attuazione», al paragrafo 1 così prevede: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l'articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005».

Il diritto italiano è arrivato nel 2016: «La legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (GURI n. 158, dell'8 luglio 2016), entrata in vigore il 23 luglio 2016, è stata adottata dalla Repubblica italiana segnatamente al fine di conformarsi all'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80».

Possibilità di indennizzo ad un cittadino italiano

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Sul piatto due questioni: da un lato la possibilità di ammettere all'indennizzo il cittadino italiano rispetto all'Italia e dall'altro l'importo da erogare in questo caso. Prima che fosse recepita la direttiva, il diritto di ricevere l'indennizzo riguardava solo le vittime di reati «in situazioni transfrontaliere». Nel caso concreto quindi l'indennizzo, a carico dell'Italia, sarebbe spettato solo nel caso di un cittadino dell'Unione non italiano. Secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia la direttiva impone a ogni stato l'obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo a favore delle vittime di reati violenti commessi nel proprio territorio, e non soltanto delle vittime che si trovano in una situazione di confine. Ciò significa che, la stessa norma, ancora prima del recepimento, assegnava il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato anche alle vittime residenti abitualmente nel territorio dello Stato nel quale il reato è stato commesso.

Entità dell'indennizzo

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Per quanto riguarda invece l'importo dell'indennizzo la Corte evidenzia che la direttiva riconosce agli stati un margine di discrezionalità. Nello specifico, la corte spiega che, se è vero che tale indennizzo non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalle vittime, esso non può tuttavia essere puramente simbolico o insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze.

In materia, dopo la legge 122/2016, è stato emanato anche il decreto del ministero dell'interno del 22/11/2019. Per cui, ha diritto all'indennizzo chi, per insolvenza o altri motivi previsti dalla legge, non è riuscito a ottenere il risarcimento dagli autori delle violenze e non è cumulabile con altri contributi.

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Foto: 123rf.com
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