Per il Tar l'ordinanza limita eccessivamente la libertà di movimento. Spetta al Comune trovare misure per far rispettare la legge su guinzaglio, museruola e raccolta di deiezioni

di Lucia Izzo - Al Comune non è consentito imporre l'accesso dei cani alla Villa Comunale solo in presenza dei vigili urbani per mantenere l'area pulita dalle deiezioni degli animali e far rispettare il regolamento d'accesso.

Pertanto, si rende necessario annullare l'ordinanza del Sindaco che vieta l'ingresso in assenza delle forze dell'ordine in quanto limita eccessivamente la libertà di movimento, poichè spetta all'amministrazione trovare rimedi per far rispettare la legge ove impone ai padroni di portare i cani al parco muniti di guinzaglio e museruola e di raccogliere i loro escrementi.

Lo ha stabilito il TAR di Bari (terza sezione) nella sentenza n. 359/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un cittadino volto all'annullamento di un'ordinanza del sindaco di Trani.

La vicenda

Con tale provvedimento, contingibile e urgente, il primo cittadino aveva disposto che l'accesso dei cani alla Villa Comunale del paese fosse consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale.


Una misura resasi necessaria a causa delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versava, tali da rendere indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.

Stop all'ordinanza che impedisce ai cani l'accesso alla Villa Comunale

Secondo il ricorrente, tuttavia, il provvedimento impugnato era stato adottato in assenza dei requisiti di necessità e urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem. Una doglianza che convince il Tribunale Amministrativo ad accogliere il ricorso e a ordinare l'annullamento del provvedimento.


Per il TAR pugliese, infatti, nel caso in esame difetta una situazione attuale tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità. Il potere del Sindaco di emanare ordinanze ex art. 50, comma 5 d.lgs. 267/2000, infatti, permette l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari solo ove sussista una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione (al di là della ritenuta imprevedibilità della situazione).


Invece, l'ordinanza emanata dal Sindaco di Trani di cui è causa si è fondata soltanto sulla registrata scarsa igiene della Villa, dovuta all'incuria dei proprietari dei cani, che soltanto un efficace servizio di vigilanza (evidentemente, allo stato, non approntato) avrebbe potuto scongiurare.


In particolare, quanto al contenuto dell'atto, il TAR richiama e fa proprio il consolidato orientamento secondo cui l'ordinanza sindacale recante il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone, pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni.


Inoltre, un provvedimento simile violerebbe altresì i principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale.


Cosicchè, "il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione".


Principio che non è scalfito dal fatto l'atto gravato interdica l'accesso dei cani alla sola Villa Comunale, lasciando accessibili altre zone verdi cittadine, e neppure in considerazione dell'eventuale temporanea impossibilità del Comune di approntare un efficace servizio di controllo e repressione delle violazioni.


Infine, neppure giova alla difesa comunale invocare la temporaneità del divieto, considerato che, dopo oltre un anno dalla sua introduzione, lo stesso non è stato rimosso; inoltre, si sono dimostrate inefficaci le iniziative medio tempore intraprese per la realizzazione e regolamentazione di aree di sgambamento dei cani, avuto riguardo all'interesse del ricorrente (certamente meritevole di tutela) di accedere liberamente alla parco portando il proprio cane al guinzaglio.




Tar Bari, sent. 359/2018

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