Per la Cassazione l'amministrazione risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia salvo provare il fortuito

di Lucia Izzo - Il Comune è responsabile e paga i danni per le ferite occorse al ciclista caduto dalla bicicletta a causa di una buca sul manto stradale: l'amministrazione è responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ove il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.


È possibile che il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso possa essere interrotto dal comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.


Tanto si desume dall'ordinanza n. 6034/2018 (qui sotto allegata) in cui la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rammentato alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia di risarcimento danni cagionati da una cosa in custodia.

Il caso

La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso di un Comune, convenuto in giudizio da un cittadino il quale aveva chiesto all'amministrazione un risarcimento per le lesioni che aveva riportato dopo una caduta dalla bicicletta a causa dell'omessa manutenzione stradale.


L'uomo, mentre percorreva unitamente ad altri ciclisti una strada comunale, aveva perso l'equilibrio a causa della presenza di buche e pietrisco, cadendo in terra e riportando un trauma cranico e diverse e notevoli ferite.


La Corte d'Appello, ritenendo un concorso di colpa tra ciclista e Comune nella causazione del sinistro, pari al 50% in capo a ognuno, aveva condannato l'amministrazione al risarcimento del danno patito dall'attore, liquidato in oltre 28mila euro.


Alla fattispecie, infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., sussistendo un effettivo potere di controllo da parte dell'amministrazione convenuta sulla strada di sua "proprietà", che era "non distante dal perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico".


Inoltre, la Corte riteneva accertato anche il nesso causale tra la "condizione anomale del manto stradale e la caduta" del ciclista dalla bicicletta, a causa di buche localizzate a centro strada, senza segnalazione di pericolo, tanto che gli stessi ciclisti che precedevano e affiancavano l'attore (impedendogli in parte la visuale) erano riusciti a evitarle solo "all'ultimo momento" e "per miracolo".


Il Comune, invece, non aveva offerto la prova del caso fortuito, consistente nella eccezionalità e imprevedibilità del comportamento dell'utente della strada, tale da risultare "causa sopravvenuta idonea da sola a provocare l'evento".


Per il giudice a quo, tuttavia, anche il danneggiato era parzialmente in colpa in quanto "avrebbe dovuto e potuto porre maggiore attenzione nell'incedere" e procedere con "particolare prudenza ed avvedutezza", riducendo anche la velocità, "non potendo il medesimo fare affidamento su un perfetto stato di manutenzione del manto stradale".

Ciclista caduto a causa della buca stradale? Il Comune paga i danni

In Cassazione, il Comune contesta la decisione, sostenendo che l'affermazione relativa alla posizione e alle caratteristiche della strada teatro dell'evento lesivo fosse priva di riscontro in istruttoria e non potesse essere ricondotta alla nozione giuridicamente di "fatto notorio".


Il Comune contesta anche la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, affermando che il ciclista non avesse prestato il dovuto livello di attenzione, diligenza e prudenza richiesto dalla situazione in cui si trovava, essendo la buca di dimensioni tali da risultare visibile a una distanza compatibile con la possibilità di attuare uno spostamento e aggirare facilmente il pericolo.

Sul punto, spiegano invece gli Ermellini, è consolidato il principio secondo cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.


La Cassazione ricorda anche che il criterio di imputazione della responsabilità in capo al custode della cosa per i danni da questa cagionati (ex art. 2051 c.c.) prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.


Invece, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.


Ancora, tra i consolidati principi a governo della materia, gli Ermellini precisano che, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma.


In pratica, "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele" (oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta) da parte dello stesso danneggiato "normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".


Nel caso di specie la Corte d'Appello ha dato conto della sussistenza del rapporto di custodia del Comune convenuto sulla strada teatro dell'evento lesivo e ha evidenziato il rapporto oggettivo di causa-effetto tra percorrenza della strada comunale da parte del ciclista e la sua caduta per la presenza di una buca sul manto stradale.


Il giudice a quo ha, infine, dato anche peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all'ora e alle modalità dell'accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato, ritenendo sussistente un concorso paritario di responsabilità e, dunque, l'efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera della condotta del danneggiato.


Le critiche del Comune non inficiano detto ragionamento e la motivazione della sentenza impugnata si sottrae a tali critiche risultando, sul punto, da respingere il ricorso dell'amministrazione comunale.

Cass., III civ., ord. n. 6034/2018

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