Per la Cassazione, l'indicazione del tratto di strada dell'infrazione è necessario solo in caso di rilevazione tramite strumenti a distanza

di Lucia Izzo - Non sempre il decreto prefettizio deve indicare il luogo in cui è avvenuta l'infrazione prevista dal Codice della Strada.

Ad esempio, l'indicazione del tratto stradale nel quale è stata rilevata l'infrazione sarà necessario in caso il superamento del limite di velocità sia rilevato tramite strumenti "a distanza"; ma non, invece, ove il rilevamento sia avvenuto a mezzo di apparecchiature gestite direttamente dalla Polizia.

La vicenda

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 5610/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un uomo contro la sentenza del Tribunale che, in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la sua opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada.

L'impugnata sentenza aveva ritenuto infondati i motivi di doglianza del multato che lamentava come nel Decreto Prefettizio non figurasse l'inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l'infrazione. Tale mancanza, secondo l'opponente, avrebbe dovuto determinare l'invalidità della contestazione non immediata.

Violazione limiti velocità: non sempre va indicato il tratto stradale

Conseguenza che gli Ermellini respingono in toto, richiamando i noti principi a cui si è conformata la gravata decisione (cfr. Cass n. 376 e 17905/2008).

L'inserimento del tratto stradale nell'apposito decreto prefettizio, spiegano i giudici, è necessario solo ove la violazione al Codice della Strada avvenga attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" (ad esempio Autovelox).

Invece, non è necessaria tale indicazione nei casi, come quello sottoposto all'attenzione della Corte, in cui per la rilevazione dell'infrazione sono state utilizzate apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia.

L'impugnata sentenza

si è quindi conformata all'orientamento giurisprudenziale della Corte e parte ricorrente nulla ha validamente allegato o prospettato in contrario, pertanto il suo ricorso va rigettato e l'uomo altresì condannato a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Cass., VI civ., ord. n. 5610/2018

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