L'Inps interviene per dettare chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori

di Gabriella Lax - Arrivano i chiarimenti dell'Inps a proposito della proroga del congedo obbligatorio per padri lavoratori e ripristino del congedo facoltativo. L'istituto di previdenza interviene col messaggio 894/2018 del 28 febbraio scorso (sotto allegato) e chiarisce che disposizioni riguardo il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018. A tal proposito, si legge nel messaggio «la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale».

Congedo padri lavoratori, la domanda

Sono tenuti a presentare domanda all'istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Inps, nel caso invece in cui «le indennità siano anticipate dal datore di lavoro - specifica il messaggio - i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens».

Ripristino del congedo facoltativo

Per l'anno corrente, il 2018, è stata ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente «di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima». Fermo restando, chiarisce infine il messaggio dell'Inps che «per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018».

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Inps, messaggio n. 894/2018

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