Dal punto di vista giuridico, in tali casi si rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1120 del codice civile

di Valeria Zeppilli - Oggi sono tantissime le famiglie che hanno deciso di adottare un amico a quattro zampe e, anche in ragione di ciò, nelle città si stanno moltiplicando le aree di sgambamento cani, ovverosia parchi, giardini e altri luoghi verdi in cui tali animali hanno la possibilità di giocare e correre liberamente insieme ai loro simili.

I servizi delle aree di sgambamento

Tali aree hanno il grande vantaggio di contemperare i bisogni e il benessere del cane con il rispetto della legge e della sicurezza dei cittadini e, per poter restare comunque dei luoghi civili, sono dotati di servizi fondamentali, come delle bacheche informative delle regole per il loro corretto utilizzo, delle fontanelle ove gli animali possono abbeverarsi, dei cassonetti ove poter buttare gli escrementi dei cani e, in alcuni casi, anche dei distributori di palette e buste per la loro raccolta.

Le aree per cani in condominio

Nei condomini in cui sono tanti i proprietari che possiedono un cane, potrebbe essere un'idea quella di adibire una parte degli spazi comuni condominiali ad area di sgambamento, ove gli amici a quattro zampe possono correre liberamente e giocare insieme. Oltre a un vantaggio per l'animale, una simile soluzione potrebbe rappresentare un beneficio per tutti coloro che, anziani o con problemi di salute, fanno fatica ad allontanarsi troppo da casa per regalare agli amici a quattro zampe le meritate passeggiatine quotidiane.

Chiaramente, nulla vieta al padrone di far passeggiare comunque il proprio cane nel cortile condominiale, purché rispetti le necessarie norme igieniche e di sicurezza. L'idea di creare una zona dedicata agli animali è un qualcosa in più, che però inizia a circolare sempre più spesso tra gli appartamenti dei condomini più grandi.

L'art. 1120 c.c.

Giuridicamente, la scelta di destinare una parte di un'area comune condominiale a zona di sgambamento può configurarsi come un'innovazione, con conseguente applicazione dell'articolo 1120 del codice civile che, al primo comma, permette ai condomini di disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

A tal fine è necessaria una delibera assembleare presa con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio.

Va comunque detto che le innovazioni, e quindi anche la creazione di aree di sgambamento, sono sempre vietate se recano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ne alterano il decoro architettonico o rendono alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

L'articolo 1102 c.c.

In altri casi, se la creazione di un'area di sgambamento è fatta su iniziativa e a spese di un solo condomino, essa può essere ricondotta alla situazione descritta e disciplinata dall'articolo 1102 del codice civile.

Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi del tutto residuale, se si considera che tale norma permette al singolo condomino di servirsi della cosa comune solo se non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e se le modificazioni necessarie comportino comunque il miglior godimento della cosa.

Valeria Zeppilli

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