Con lo strumento investigativo Cavallo di Stato di Troia, il legislatore disciplina le nuove modalità di intercettazioni per determinati reati

Avv. Francesca Servadei - La Commissione ministeriale mista, composta tra avvocati e magistrati, ha avuto tre mesi di tempo per porre in essere la delega che disciplina la materia delle intercettazioni.

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Tra le novità, che entreranno in vigore nei prossimi mesi, da molti discutibili quella che vedrà l'avvocato impegnato al solo ascolto delle conversazioni senza poter aver la possibilità di estrapolare copia e l'approvazione del cosiddetto strumento investigativo Cavallo di Stato di Troia.

Trojan: il monito del Garante

Una particolare attenzione deve essere rivolta al commento del garante della Privacy, il quale ha affermato che "va certamente regolamentato l'utilizzo dei captatori definendo con rigore il perimetro delle garanzie, in ragione della strutturale diversità di tale strumento investigativo rispetto a quello normativo del codice di rito".

Trojan: la disciplina e i limiti dei captatori informatici

Con tali strumenti lo Stato ha il dovere di garantire il contrasto ai crimini di criminalità ovvero altri reati gravi, mediante tecniche investigative ed efficaci.

Il Governo ha il dovere di normare le intercettazioni attraverso Trojan, quali dispositivi portatili, secondo questi criteri:

1) L'attivazione del microfono deve essere effettuata mediante apposito comando in connessione remota, secondo quando stabilito dal decreto autorizzativo del Giudice;

2) La registrazione audio deve essere posta in realizzata dalla Polizia Giudiziaria, indicandone l'inizio e la fine, secondo apposito verbale ex art. 268 c.p.p.;

3) I reati per i quali tali dispositivi devono essere autorizzati riguardano fattispecie di cui all'articolo 51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p.;

4) Salvo i casi sopra menzionati, l'attivazione del dispositivo deve essere realizzata nel domicilio, ma solamente durante attività criminosa ex articolo 266, co. 1 , c.p.p.;

5) Il trasferimento delle informazioni deve essere effettuato solamente mediante il server della Procura;

6) In caso di delitti gravi, art. 51 co 3, e 51 quater c.p.p., il Pubblico Ministero può autorizzare specifiche modalità di intercettazioni.

Avv. Francesca Servadei

Studio legale Servadei

Lariano (Roma)

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E-mail: francesca.servadei@libero.it

Vedi anche:
- Raccolta di articoli e sentenze sulle intercettazioni
- Le intercettazioni: guida legale

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