Per la Cassazione, l'amministratore assume la veste di mandatario ed esegue il mandato conferitogli a norma dell'art. 1710 c.c.

di Lucia Izzo - L'amministratore di condominio assume la veste di mandatario nello svolgimento delle sue funzioni; pertanto, sarà tenuto a eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 del codice civile.

Sarà questo, pertanto, il parametro tramite il quale verificare l'avvenuto rispetto delle obbligazioni su di lui gravanti e per valutare se la sua condotta sia o meno dovuta. Tanto ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 24920/2017 (qui sotto allegata).

La vicenda

A seguito di citazione del Condominio, il Tribunale aveva accertato la responsabilità del suo amministratore per inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato, in particolare per il tardivo pagamento di un premio di una polizza assicurativa.

In secondo grado, tuttavia, l'amministratore era ritenuto esente da responsabilità contrattuale perché l'accertata mancanza di fondi nelle casse condominiali era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini.

Per il giudice a quo, dovevano ritenersi sufficienti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal mandato, i solleciti inviati dall'amministratore ai morosi, non essendo egli tenuto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa e neppure essendo obbligatorio il ricorso alla procedura monitoria per esigere i pagamenti delle quote.

Condominio: l'amministratore è tenuto alla diligenza del mandatario

In Cassazione propone ricorso il condominio, ma senza successo. Nella decisione gli Ermellini fanno il punto sul ruolo e sui poteri dell'amministratore: questi, precisa il provvedimento, ha nei confronti dei partecipanti al condominio, una rappresentanza volontaria, in mancanza di un ente giuridico con una rappresentanza organica.

Pertanto, chiarisce il Collegio, i suoi poteri sono quelli di un comune mandatario, conferitigli, come stabilito dall'art. 1131 c.c., sia dal regolamento di condominio sia dall'assemblea condominiale.

Ancora, soggiunge l'ordinanza, poiché nell'esercizio delle funzioni egli assume le veste del mandatario, risulterà gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 del codice civile.

Nel caso di specie, è stato accertato che l'amministratore aveva più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali; egli, infatti, ex art. 63 disp. att. c.c., ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere all'emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi.

Pertanto, conclude la Cassazione, non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di diligenza da parte dell'amministratore in quanto egli si è comunque attivato nella raccolta dei fondi, mettendo in mora gli inadempienti.

Si rammenta, infine, che l'indagine sull'osservanza o meno da parte del mandatario degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia che lo stesso è tenuto ad osservare (ex artt. 1708 e 1710 c.c.), anche in relazione agli atti preparatori, strumentali e successivi all'esecuzione del mandato, è affidata al giudice del merito, con riferimento al caso concreto e alla stregua degli elementi forniti dalle parti, il cui risultato, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, è insindacabile in sede di legittimità.

Cass., VI civ., ord. n. 24920/2017

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