Per la Cassazione, il verbale deve specificare le circostanze che hanno impedito agli agenti di contestare immediatamente l'infrazione

di Marina Crisafi - Sul rettilineo niente multa per eccesso di velocità con autovelox se non c'è l'alt degli agenti. Lo ha statuito la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 27771/2017 (sotto allegata).

La vicenda

La vicenda finita in Cassazione vede protagonista un comune che si duole dell'annullamento da parte dei giudici di merito del verbale di contestazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, rilevato con autovelox, giacché lo stesso non conteneva alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata pur essendo palese che il tratto di strada fosse un lungo rettilineo.

Per il comune i giudici avevano errato, poiché non avevano tenuto conto che ai sensi dell'art. 201 primo comma bis lett. e) del codice della strada, l'immediata contestazione non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell'illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento. Sosteneva inoltre l'amministrazione che l'apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica, e che il dispositivo di controllo elettronico era direttamente gestito dall'organo di polizia operante in loco.

Autovelox sul rettilineo, multa solo con alt

Per gli Ermellini, però, il motivo è infondato. Vero è, sostengono infatti, che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo autovelox, nell'ipotesi in cui consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo (ovvero quando il veicolo è già a distanza), l'indicazione a verbale di dell'uso di tali apparecchi esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.

Tuttavia, posto che, come nel caso di specie, il tratto di percorrenza controllato da autovelox è un rettilineo "in via di principio" nulla impedisce agli organi di polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, possano fermare l'autovettura di cui rilevano l'eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. E quando ciò è possibile, concludono dal Palazzaccio, il verbale di contestazione non può limitarsi a rilevare che l'accertamento è stato effettuato mediante autovelox, bensì deve specificare la ragione per la quale non è stata possibile la contestazione immediata.

Cassazione, ordinanza n. 27771/2017

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