Per la Cassazione, il sequestro preventivo può scattare ogniqualvolta vi sia pericolo che una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze o possa agevolare la commissione di altri reati

di Valeria Zeppilli - Anche i cani lasciati soli in un recinto, legati con catene e tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie possono essere sottoposti a sequestro preventivo di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Sequestro dei cani legati con catene

L'ordinamento, infatti, dà al giudice il potere di disporre tale sequestro ogniqualvolta vi sia pericolo che una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze o possa agevolare la commissione di altri reati e, quindi, anche se la predetta cosa è rappresentata da animali.

Tale assunto emerge chiaramente dalla sentenza numero 50365/2017 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), che si è occupata proprio della vicenda di una donna imputata dei reati di cui agli articoli 349 e 544-ter del codice penale per aver sottoposto ventiquattro cani a trattamenti pregiudizievoli per la loro salute (come averli legati agli alberi con catene in pessime condizioni igienico-sanitarie). I suoi cani, nelle more del procedimento, erano stati sottoposti a sequestro preventivo.

Cose pertinenti al reato

In tale pronuncia, i giudici hanno precisato che il pericolo rilevante necessario per l'adozione del sequestro deve essere, oltre che concreto e attuale, anche inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro connessa alla disponibilità materiale o giuridica o all'uso della cosa. Le cose pertinenti al reato invece, ed è questo l'aspetto più rilevante, sono anche quelle che risultano legate indirettamente al reato per cui si procede, purché, però, la loro libera disponibilità possa generare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del predetto reato o agevolare la commissione di altri reati.

La vicenda

Nel caso di specie, gli animali sequestrati si trovavano da tempo e in precarie condizioni igieniche presso l'abitazione dell'indagata, della quale la donna (in carcere per diversi giorni) era l'unica a possedere le chiavi. Inoltre, dodici dei ventiquattro dei cuccioli risultavano dotati di microchip e di sua proprietà.

Tali elementi, per i giudici del riesame, erano tali da far ritenere configurabile la predetta libera disponibilità, con la conseguenza che, come confermato anche dalla Cassazione, il sequestro doveva ritenersi legittimamente disposto: sicuramente, infatti, se gli animali fossero stati lasciati nell'abitazione dell'indagata, le conseguenze del reato si sarebbero aggravate o, comunque, sarebbe stata agevolata la commissione di altri illeciti della medesima indole.

Corte di cassazione testo sentenza numero 50365/2017
Valeria Zeppilli

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