il locatario a lungo termine del veicolo deve ricevere la notifica del verbale entro 90 giorni

Avv. Marco Capone - La locazione a lungo termine di veicoli, può rappresentare una soddisfacente alternativa all'esborso immediato di una ingente somma di denaro per l'acquisto dei tali tipologie di beni. Se da un lato siffatto istituto è idoneo a generare indubbi vantaggi dal punto di vista contabile e finanziario, d'altro canto può però divenire fonte di problemi in occasione della notifica dei verbali di contestazione di violazioni da codice della strada.

Seppur il D.Lgs n. 285/1992 non manca di contemplare la fattispecie, non sono ancora fugati tutti i dubbi che si sono palesati nella prassi applicativa.

Violazioni codice della strada veicoli a noleggio: la sentenza del Gdp di Parma

Sull'argomento appare estremamente interessante osservare quanto ha statuito il Giudice di Pace di Parma con la Sentenza n. 1099/2017. La questione riguarda una violazione del C.d.S. accertata tramite strumenti elettronici e successivamente portata a conoscenza del presunto trasgressore tramite notifica del relativo verbale. L'intimato, presentava opposizione alla suddetta sanzione eccependo, tra l'altro, la tardiva notifica dell'atto di contestazione. L'Ente accertatore, da parte sua, replicava di aver inizialmente trasmesso il verbale al proprietario del veicolo per come risultava dai Pubblici Registri e solo successivamente, avendo ricevuto notizia che la vettura fosse in uso ad altro soggetto in virtù di contratto di locazione(nello specifico al ricorrente), faceva pervenire anche a quest'ultimo l'atto di accertamento e contestazione della sanzione. In tal senso, la P.A. resistente faceva probabilmente riferimento all'art. 386 comma 1 del D.P.R. 495/1992, il quale prevede le ipotesi in cui è ammessa la notifica dell'atto di accertamento in proroga ai termini di cui all'art. 201 del D.Lgs 258/1992.

Il Giudice accoglieva il ricorso sulla scorta del concetto che può ritenersi sintetizzato nel seguente passaggio: "... la Pubblica Amministrazione era fin da subito nella possibilità di individuare l'intestatario [ergo, l'effettivo utilizzatore] e di conseguenza, avrebbe potuto notificare direttamente alla ricorrente risultando dai pubblici registri e in particolare dall'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati. ..." e ciò in quanto il titolo traslativo del possesso della vettura, era stato regolarmente comunicato alle Autorità competenti in ossequio all'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.

La notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada

La pronuncia in esame, oltre a fornire lo spunto per una oculata ricostruzione ed interpretazione della disciplina regolante la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni da C.d.S.; consente di escludere con assoluta certezza l'applicabilità dello strumento previsto dall'art. 386 comma 1 del D.P.R. 495/1992 (la c.d. "doppia notifica del verbale" con proroga dei termini) ai casi di infrazioni commesse dai locatari a lungo termine di veicoli. Questi ultimi infatti, saranno facilmente individuabili previa consultazione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli curato dalla Motorizzazione Civile e pertanto dovranno ricevere nei 90 giorni dall'accertamento la notifica del verbale. Al contrario, la possibilità di eseguire una seconda notifica dell'atto di contestazione della violazione, con conseguente remissione in termini per la P.A., è riservato alle ipotesi in cui le informazioni presenti nei pubblici registri, ovvero quelle rilevabili dall'Archivio Nazionale dei Veicoli, non si rivelino corrispondenti alla reali situazioni giuridiche (errore o tardiva trascrizione).

Si spera che tale principio sia accolto da tutti gli Enti preposti all'emanazione di atti di contestazione di infrazioni del C.d.S.; in quanto rappresenta un buon modo per aumentare l'efficienza e la celerità dei servizi relativi alla sicurezza stradale, oltreché uno strumento per garantire l'uniformità di trattamento tra gli automobilisti.

Sentenza G.d.P. Parma 1099-2017

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