Se ad essere contestata è la notificazione del titolo esecutivo la giurisdizione non è quella del giudice ordinario

di Valeria Zeppilli - Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza numero 24965/2017 (qui sotto allegata), hanno fugato ogni dubbio sulla competenza a decidere le opposizioni a precetto per crediti tributari, come l'Ici, nel caso in cui la contestazione riguardi la notificazione del titolo esecutivo.

Il riparto di giurisdizione

I giudici hanno in prima battuta ricordato quali sono i principi in materia di riparto di giurisdizione sui quali la giurisprudenza è concorde.

In particolare, dinanzi al giudice tributario vanno proposte le cause che hanno ad oggetto il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere a esecuzione forzata tributaria. Dinanzi al giudice ordinario, invece, vanno proposte le opposizioni all'esecuzione relative alla pignorabilità dei beni, le opposizioni agli atti esecutivi diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo e le opposizioni di terzo all'esecuzione.

Con riferimento, invece, all'opposizione al precetto avente ad oggetto la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo il problema non era ancora stato risolto ma anzi, specie con riferimento al caso in cui il contribuente che riceva un atto di precetto deduca di non aver mai ricevuto il titolo esecutivo, si registravano due orientamenti opposti tra le sezioni della Cassazione.

Natura tributaria dell'atto

Tra la posizione di chi riteneva applicabile ad una simile ipotesi la competenza del giudice ordinario e quella di chi riteneva applicabile la giurisdizione del giudice tributario, le Sezioni Unite hanno considerato quest'ultima preferibile.

Al fine di individuare la giurisdizione, infatti, "rileva, principalmente, il dedotto vizio dell'atto di precetto, cioè la mancata notificazione dell'atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell'espropriazione forzata".

Del resto, l'impugnazione dell'atto di precetto è strumentale, in casi come quello oggetto della decisione in commento, all'impugnazione della cartella di pagamento al fine di far valere il difetto di notifica e non ha ad oggetto un vizio proprio dell'atto di precetto ma la nullità della cartella stessa.

L'opposizione, insomma, va presentata al giudice tributario.





Corte di cassazione testo sentenza numero 24965/2017
Valeria Zeppilli

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