Per il Tribunale di Belluno, l'all. 1 del d.m. 282/2017 non può legittimamente derogare all'art. 142 c.d.s.

di Valeria Zeppilli - Lo Scout Speed si trasforma spesso in un incubo per gli automobilisti: si tratta infatti di un dispositivo che non sempre viene utilizzato come dovrebbe e che quindi è alla base di numerose sanzioni per eccesso di velocità illegittime.

A tal proposito, merita di essere segnalata, in quanto particolarmente significativa, la sentenza numero 535/2017 del Tribunale di Belluno (qui sotto allegata), con la quale il giudice istruttore ha confermato la decisione del Giudice di pace di Belluno di accogliere il ricorso di un automobilista, patrocinato dall'avvocato Capraro del foro di Treviso, avverso il verbale di accertamento di eccesso di velocità che gli era stato notificato a seguito di un accertamento avvenuto tramite uno Scout Speed non adeguatamente presegnalato.

Scout speed: preventiva segnalazione

Nel ribadire l'illegittimità del verbale, in particolare, il Tribunale di Belluno ha innanzitutto concentrato la sua attenzione sull'articolo 142 del codice della strada, dedicato ai limiti di velocità, precisando che la disposizione di cui al comma 6-bis, nel prevedere l'obbligo di preventiva segnalazione, si riferisce sia alle postazioni fisse sia alle postazioni mobili e, pertanto, interessa anche le postazioni dinamiche o in movimento. Ciò senza che rilevi la circostanza che all'epoca di entrata in vigore della disposizione queste ultime (tra le quali, quindi, lo Scout Speed) non esistevano.

A tale proposito, il giudice ha fatto un'importantissima precisazione, destinata a non rimanere inosservata.

In particolare, nella sentenza si è preso espressamente atto del fatto che l'articolo 7.3 dell'allegato 1 del d.m. 13 giugno 2017 numero 282 prevede che per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche a inseguimento, non è stabilita nessuna preventiva segnalazione. Si è tuttavia anche sottolineato che tale previsione e quella analoga di cui all'articolo 2 del d.m. 15 agosto 2007, essendo state introdotte da una fonte subordinata, non possono derogare all'obbligo di preventiva segnalazione, che, invece, è previsto da un atto normativo di grado legislativo. Esse, di conseguenza, non trovano "alcuna ragionevole giustificazione, traducendosi in un'inammissibile deroga ad un obbligo di carattere generale stabilito con disposizione normativa di rango primario".

Regole uniformi per tutti i dispositivi analoghi

In conclusione, quindi, se lo Scout Speed viene utilizzato per controllare il rispetto dei limiti di velocità stradale, è fondamentale che ad esso vengano applicate tutte le regole previste per i rilevamenti eseguiti con apparecchi che perseguono tale funzione, come ad esempio gli autovelox o i telelaser. Di conseguenza, anche lo Scout speed deve essere preannunciato ai conducenti con un sufficiente anticipo, utilizzando un'idonea segnalazione stradale.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Tribunale di Belluno testo sentenza numero 535/2017
Valeria Zeppilli

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