Per la Cassazione il professionista deve dotarsi degli strumenti informatici necessari per leggere le notifiche telematiche

di Lucia Izzo - Alla luce dell'evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali e dell'introduzione del processo telematico, l'avvocato deve essere in grado di ricevere e poter leggere le notifiche a mezzo PEC dotandosi degli strumenti informatici necessari.


Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 22756/2017 (qui sotto allegata) che si è pronunciata sulla vicenda che ha coinvolto due legali.

Il caso

L'avvocato ricorrente, nel caso di specie assume di aver avuto difficoltà nella lettura e decodificazione di un provvedimento notificatogli via PEC, circostanza che ha determinato dei ritardi processuali lui ascrivibili.


In particolare, la questione sollevata dal ricorrente si incentra nella ascrivibilità o meno della mancata lettura dei documenti sottoscritti in CAdES al destinatario della notifica, che non si sia dotato degli strumenti per decodificarla o leggerla, ovvero al notificante.


Ancora, il ricorrente prospetta pure una disparità di trattamento con le notifiche cartacee per la pienezza della conoscenza e/o conoscibilità che queste, a differenza di quelle telematiche, assicurerebbero ove si imponesse al destinatario di dotarsi di specifici strumenti o programmi di lettura o decodifica.


Infine, egli nega l'esistenza di qualunque normativa che imponga al destinatario dell'atto di munirsi di un programma di lettura di file con "estensione" p7m, il quale comporterebbe oneri particolari e non esigibili, violando apertamente gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Notifiche PEC: l'avvocato deve dotarsi dei minimali strumenti informatici per leggerle

In realtà, per il Collegio, le difficoltà dedotte dal ricorrente, circa lo scarico del relativo documento informatico, non giustificano affatto il legale: sarebbe stato, infatti, onere del destinatario della notifica munirsi dei minimali strumenti informatici richiesti dal sistema normativo, anche secondario, per leggere o decodificare le notifiche delle controparti (o le comunicazioni o notifiche della cancelleria) eseguite col sistema della posta elettronica certificata.


Il corpus di norme su cui si basa il processo telematico, anche tecniche e di rango secondario, ha reso possibile e pertanto legittimo, anzi, talvolta perfino indispensabile, in quanto necessario, dotarsi di hardware e di software, in quanto l'impiego di particolari strumenti informatici rappresenta l'unico strumento valido per la formazione dell'atto o per lo sviluppo della fase processuale, tanto per la formazione che per la notificazione dell'atto.


Nell'attuale contesto, in cui si autorizza l'impiego della notifica col mezzo telematico, nel rispetto di particolari requisiti tecnici, implica intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti.


In caso contrario, argomenta il Collegio, si giungerebbe "alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio processuale, prima che lo stesso buon senso".


Stante la sempre più ampia diffusione degli strumenti informatici e delle telecomunicazioni con tali mezzi, non può certo dirsi che sul legale (destinatario di quelle regole) ricada un onere eccezionale o eccessivamente gravoso.


Anzi, dotarsi di quegli strumenti rappresenta un necessario complemento dello strumentario corrente l'attività quotidiana del professionista, "un adminiculum ormai insostituibile per l'esercizio corrente della sua professione, attesa l'immanente e permanente quotidiana possibilità dell'impiego, da parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici consistenti nella notifica col mezzo telematico di atti, soprattutto processuale":


Resta salva, precisano i giudici, l'allegazione e la prova del caso fortuito, da valutarsi con il necessario rigore, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli ed imprevedibili, comunque non imputabili, nemmeno con la diligenza professionale legittimamente esigibile, al professionista coinvolto.


Pertanto, conclude la Cassazione, va esclusa qualsiasi contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché la normativa sulle notifiche telematiche, interpretata con l'imposizione implicita, siccome indispensabilmente funzionale all'operatività stessa della modalità di nuova introduzione, di un onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti necessari per leggere o decodificare i messaggi di posta elettronica, notificati in conformità con le specifiche tecniche poste dalla stessa normativa, costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali e il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico e alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale.

Cass., VI sez. civ., ord. 22756/2017

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