La norma di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. è elastica e va adeguata al contesto, alle situazioni e all'atteggiamento soggettivo del soccombente

di Marina Crisafi - La compensazione delle spese di lite ex art. 92, 2° comma, c.p.c., per "gravi ed eccezionali ragioni" è norma elastica che va adeguata non solo al particolare contesto storico-sociale e alle situazioni ma altresì all'atteggiamento soggettivo del soccombente. Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 22333/2017 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di una società avverso la sentenza d'appello che ne aveva respinto la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

La vicenda

La società aveva avanzato domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti dei proprietari e locatori per essersi costituiti nel giudizio di rinvio "insistendo nelle eccezioni circa l'insussistenza nella specie dei diritti di prelazione e di riscatto dalla medesima società vantati quale conduttrice di un complesso immobiliare … venduto all'asta pubblica nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i convenuti".

Vedendo rigettata la propria domanda in entrambi i gradi di merito, la società adiva quindi la Cassazione lamentando, tra l'altro, violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.., giacché la "sopravvenienza attinente al rito", riguardante il mutamento giurisprudenziale concernente la necessità dell'appello incidentale indicata nella sentenza impugnata "a giustificazione della disposta compensazione delle spese del giudizio di merito e di cassazione, nonché di quelle del giudizio di rinvio, non può incidere sul profilo della soccombenza, atteso che dopo la sentenza

di cassazione - i proprietari - sapevano, con assoluta certezza, che il bene a loro formalmente intestato doveva intendersi di proprietà della società" e che "nonostante ciò i medesimi hanno insistito nel giudizio con un risultato, assolutamente scontato, di assoluta soccombenza". Per cui, secondo la società, "le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti il provvedimento di compensazione delle spese non possono sicuramente consistere in una sopravvenienza giurisprudenziale in nessun modo incidente sulla sostanza delle domande fatte valere in giudizio".

Compensazione spese: norma elastica

Ma per gli Ermellini il ricorso è inammissibile.

Sul punto evidenziano infatti che la norma di cui all'art. 92, 2 co., c.p.c., "nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni (non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche), cui anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate e l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza vanno invero ricondotte ove sintomo dell'atteggiamento soggettivo del soccombente, in quanto cioè ricollegabili alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o a resistere in giudizio (v. Cass., Sez. Un., 22/2/2012, n. 2572, e, conformemente, Cass., 10/2/2014, n. 2883)".

Cassazione, ordinanza n. 22333/2017

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