di Valeria Zeppilli - Le compagnie telefoniche che intendono agire in via monitoria per recuperare da un utente un credito che questi abbia contestato non possono prescindere dal preventivo tentativo di conciliazione.
Lo ha detto il Tribunale di Milano nella sentenza numero 7090/2017 (qui sotto allegata), precisando che la possibilità di domandare validamente un decreto ingiuntivo senza passare per la conciliazione riguarda le sole controversie relative a crediti insoluti e non contestati.
Bolletta telefono contestata: conciliazione obbligatoria
A sostegno della propria decisione di dichiarare improcedibile un ricorso monitorio, il giudice ha ricostruito il quadro normativo dal quale deve farsi discendere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom.
Già la legge numero 249/1997 istitutiva dell'AGCOM aveva infatti stabilito, all'articolo 1 comma 11, che per le controversie, tra utenti o categorie di utenti, individuate dall'autorità il ricorso in sede giurisdizionale non può proporsi sino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Con delibera dell'Autorità n. 53/99, poi, sono state descritte le funzioni che la stessa può delegare ai Comitati regionali e, con delibera n. 182/02, è stato approvato il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti, sostituito successivamente dal regolamento introdotto con delibera n. 173/07.
Da quest'ultimo, che è quello in vigore, emerge che il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ha un ambito oggettivo "estremamente ampio".
L'articolo 2 del regolamento, tuttavia, esclude dall'obbligo di conciliazione le controversie attinenti al recupero crediti, nel caso in cui l'inadempimento non derivi da contestazioni inerenti alle prestazioni che hanno generato i crediti stessi. L'altra eccezione alla condizione di procedibilità è rappresentata dal caso in cui si vogliano formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali o opposizione ai sensi degli articoli 645 e seguenti del codice di procedura civile.
Per il Tribunale di Milano da tutto ciò deriva che se da un lato è certa l'insussistenza della necessità del tentativo per l'utente che intenda proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., dall'altro lato, posto che manca qualsivoglia disposizione espressa in materia, non è per nulla certo che la predetta esenzione possa riguardare anche il ricorrente in sede monitoria.
Di conseguenza, resta fermo il principio generale e il ricorso diretto all'azione monitoria si ha per i soli crediti insoluti e non contestati.
Tribunale di Milano testo sentenza numero 7090/2017