Un emendamento alla legge per la responsabilità professionale chiarisce i limiti della rivalsa e estende l'operatività del Fondo di garanzia

di Valeria Zeppilli - Lo scorso 20 settembre, la Commissione Affari Sociali ha approvato un emendamento alla legge per la responsabilità professionale, a firma di Federico Gelli del PD e qui sotto allegato, che propone degli importanti cambiamenti alla recente legge Gelli sulla responsabilità sanitaria numero 24/2017.

Azione di rivalsa

In particolare, l'emendamento prevede una doppia modifica alla legge.

La prima riguarda l'articolo 9, relativo all'azione di rivalsa, ed è teso a chiarire in maniera definitiva quali limiti quantitativi devono ritenersi operanti con riferimento a tale azione, fugando così i dubbi che si sono sollevati sul punto negli ultimi mesi.

Infatti il comma 5, che attualmente sancisce che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma "pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo", andrebbe sostituito prevedendo, con maggiore chiarezza, che la somma massima è "pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo".

Il comma 6 invece, con riferimento alle ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, attualmente parla di rivalsa al massimo "pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo". Il testo dell'emendamento propone di rendere più chiaro il limite stabilendo anche in questo caso che esso è "pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo".

Fondo di garanzia

L'altro aspetto della legge Gelli che l'emendamento propone di modificare è inerente al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità professionale, disciplinato dall'articolo 14.

Tale norma, se l'emendamento dovesse consolidarsi, si arricchirebbe di due nuovi commi, il primo dei quali estenderebbe l'operatività del Fondo affidandogli anche la "funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale".

Il secondo nuovo comma, invece, eliminerebbe i richiami alla legge Balduzzi relativi alle tabelle risarcitorie per il danno biologico alla luce della recente emanazione della legge annuale sulla concorrenza.

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Testo emendamento Gelli
Valeria Zeppilli

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