Per il Tribunale di Catanzaro i minori hanno diritto a sviluppare dei legami equilibrati con entrambi i genitori

di Valeria Zeppilli - Il padre che riconosce il figlio dopo qualche anno dalla sua nascita ha tutto il diritto di costruire con lui una relazione intensa ed equilibrata e di inserirsi a pieno titolo nella vita del piccolo.

Con la sentenza numero 1125/2017 (qui sotto allegata), il Tribunale di Catanzaro ha infatti disciplinato i rapporti tra il figlio minore riconosciuto e il padre senza soggiacere alla teoria della "maternale preference", ma ponendosi sulla scia di quelle pronunce, sempre più numerose, che danno il massimo rilievo alla necessità di garantire che i figli minori sviluppino dei legami equilibrati con entrambi i genitori e avallando il superamento della visione tradizionale che individua nella madre, a prescindere, l'unica figura in grado di accudire adeguatamente i figli.

Affido condiviso e incontri privati

Nel caso di specie, il padre aveva riconosciuto il figlio dopo oltre tre anni dalla sua nascita e lo aveva incontrato per la prima volta quando il piccolo aveva compiuto quasi quattro anni.

In giudizio, la madre aveva preteso che l'ex compagno incontrasse il piccolo sporadicamente e mai da solo. Prima della sentenza, si era sempre interposta nei rapporti tra i due, impedendo loro di avere attimi di intimità ma presenziando sempre agli incontri.

Il giudice, con la sentenza in commento, ha tuttavia deciso di non dare alcun seguito alle richieste della donna di partecipare attivamente ai rapporti padre/figlio, ma, piuttosto, ha accolto il programma di incontri elaborato dall'uomo, ritenendo che solo in tal modo fosse possibile preservare l'equilibrio che si stava creando tra questi e il minore e permettere al piccolo di abituarsi gradualmente alla presenza del padre.

Il Tribunale ha poi disposto l'affido condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la madre.

Niente mantenimento diretto

Il padre ha visto invece rigettata la sua richiesta di mantenimento diretto del figlio, con versamento di un contributo mensile perequativo: la diseguaglianza reddituale dei genitori è tale da impedirlo (e su questo punto la sentenza è opinabile).

In ogni caso, anche la pretesa della madre di ottenere un contributo di 800 euro per il figlio è stata giudicata elevata: 400 euro bastano.


Si ringrazia l'Avv. Angelo Polacco per la cortese segnalazione

Tribunale di Catanzaro testo sentenza numero 1125/2017
Valeria Zeppilli

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