Per il TAR Lazio l'incarico di mediatore è incompatibile se l'avvocato è stato sanzionato per grave infrazione deontologica

di Lucia Izzo - Niente incarico di mediatore all'avvocato a cui è stata inflitta una grave sanzione disciplinare violazione del Codice deontologico forense. In tal caso, infatti, viene meno il requisito dell'onorabilità e dunque è equa e proporzionata la cancellazione dall'elenco degli iscritti in un organismo di mediazione disposta dal Ministero della Giustizia.


Lo ha stabilito il TAR Lazio, prima sezione, nella sentenza n. 9465/2017 respingendo il ricorso di un'avvocatessa, sottoposta a procedimento disciplinare da parte del competente COA e sanzionata con la censura, e poi vistasi cancellare dal Ministero della Giustizia dall'elenco dei mediatori.


Da qui la domanda innanzi al Tribunale Amministrativo con cui la professionista ritiene che il Ministero non abbia correttamente interpretato il contenuto degli artt. 4 e 6 del d.m. n. 180/2010, disponendo un'espulsione illegittima.


Ciò in quanto, ritiene la ricorrente, il decreto, nel contemplare all'art. 4 i criteri per l'iscrizione degli organismi di mediazione (e non già dei mediatori) nel relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia, inclusa l'elencazione dei requisiti di onorabilità, non sancirebbe l'espulsione del mediatore a seguito della sopravvenuta perdita dei predetti requisiti.


La misura, a suo dire, sarebbe altresì in collisione con i principi di proporzionalità e ragionevolezza in quanto eccessivamente dannosa rispetto alla lieve entità del presupposto sanzionatorio, nonchè contrastante con il principio di equità amministrativa, realizzandosi pertanto un provvedimento, oltre che sproporzionato, iniquo in quanto eccessivamente punitivo rispetto al suo presupposto fattuale.

Elenco mediatori: la normativa

I giudici del TAR compiono una ricostruzione del complesso normativo che regola la materia della iscrizione e tenuta dell'elenco degli organismi di mediazione e dei mediatori.


L'art 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, disciplina l'istituzione del registro degli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione e prevede, tra l'altro, che l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti nel registro siano disciplinate con appositi decreti del Ministro della giustizia.


Il decreto del ministero della Giustizia n. 180 del 2010, all'art. 4, comma 3, ha imposto al responsabile della tenuta del registro istituito presso il Ministero di verificare la presenza di una serie di requisiti in capo al mediatore, tra i quali quelli di onorabilità che si riscontra nel non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; interdizioni perpetue o temporanee dai pubblici uffici; misure di prevenzione o di sicurezza; sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.


A norma delle disposizioni del decreto, qualora insorgano fatti sopravvenuti che incidano negativamente sulla permanenza dell'iscrizione nel registro dell'organismo di mediazione, il responsabile della tenuta del registro può procedere a emettere un provvedimento di sospensione ovvero, nei casi più gravi, di cancellazione dal registro a carico dell'organismo di mediazione.


Da tali norme, secondo il TAR, si evince che se uno dei mediatori iscritti all'elenco perde i requisiti di onorabilità, allora è corretto procedersi alla cancellazione: tale requisito è richiesto all'atto dell'iscrizione, ma deve sussistere anche durante tutta la titolarità dell'incarico.


Oltre al dato letterale, è dalla stessa ratio complessiva delle norme richiamate che si ricava la necessità di prevedere adeguate garanzie a presidio della professionalità, integrità e serietà in capo ai singoli mediatori, sicché sarebbe illogica una lettura delle norme volta a limitare l'obbligo del possesso dei citati requisiti di onorabilità alla sola fase genetica di conferimento dell'incarico di mediazione e non anche durante il suo esercizio.

Mediatori: legittima la cancellazione dall'elenco dell'avvocato gravemente sanzionato

Secondo il Collegio, anche in assenza di una previsione esplicita in tal senso, la cancellazione a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare della censura appare come diretta conseguenza della perdita del requisito di onorabilità, che impedisce al mediatore di continuare a svolgere il suo incarico.


Inoltre, le disposizioni richiamate rispettano anche il principio di proporzionalità, in quanto effettuano una opportuna gradazione tra le diverse ipotesi sanzionatorie e consentono il mantenimento del requisito di onorabilità nel caso di irrogazione della sanzione dell'avvertimento, vale a dire quando il fatto oggetto di contestazione disciplinare è privo del connotato della gravità.


Pertanto, la previsione che l'incarico di mediazione possa essere affidato solo a colui che, nell'esercizio della propria attività professionale, non sia incorso in condotte violative dei canoni deontologici connotate da gravità non appare inficiata neppure dai dedotti vizi di iniquità e carenza di proporzionalità.



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