La decisione del Tribunale Penale di Macerata del 19 giugno 2017, Giud. Domenico Potetti, illustra il caso di una falsificazione assicurativa
di Paolo M. Storani - L'inedita pronuncia della Sezione GIP/GUP del Tribunale di Macerata ci guida nella distinzione tra forma e sostanza nell'assunzione della qualifica di indagato dal parte del dichiarante.

Infatti, secondo C. Cost. n. 307 del 2005 (in Cassazione Penale, fasc. 11, 2005, n. 1408) l'iscrizione nel registro delle notizie di reato possiede valenza meramente ricognitiva e non costitutiva dello status di indagato, le cui garanzie difensive devono ritenersi pienamente operanti anche in assenza di detta iscrizione.


Ringraziamo sentitamente il Giudice Dott. Domenico Potetti per la segnalazione.

Buona lettura (i neretti sono nostri)!

TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP/GUP, 19 giugno 2017, Giudice Domenico Potetti, imp. x.y.

Nel procedimento penale, la qualifica soggettiva e le conseguenti garanzie difensive del dichiarante non dipendono dal dato formale dell'avvenuta iscrizione del dichiarante stesso nel registro delle notizie di reato, ma dal criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base agli elementi indiziari acquisiti nel procedimento nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (fattispecie di imputato assolto dal delitto di falsa testimonianza, nella quale il giudice ha ritenuto che l'imputato non poteva deporre come testimone, ex art. 197, comma primo, lett. a), del c.p.p., in quanto indiziato di reato, e non poteva nemmeno essere obbligato a deporre, ex art. 198, comma 2, c.p.p., perché dai fatti di cui doveva riferire poteva derivare la sua responsabilità penale).

Omissis.

1) I fatti in sintesi.

1.1 Nell'ambito del proc. n.… (processo a quo rispetto a quello presente), a carico di … vennero formulati due capi di imputazione, e cioè:

a) Del delitto p. e p. dall'art. 485 c.p. perché formava o faceva formare a terzi, nel suo interesse, una falsa certificazione di attestazione di rischio relativo al veicolo …, apparentemente emesso dalla …, in cui faceva figurare la classe di merito "01", e ne faceva uso presentandola presso l'agenzia di Macerata della …, per stipulare una nuova polizza RC Auto.

b) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640 co. 1 e 2 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante artifizi e raggiri consistiti nel formare il falso attestato di rischio di cui al capo a), nel presentarlo all'agenzia di Macerata della …, nell'incaricare la suddetta agenzia

di predisporre nuova polizza assicurativa RC Auto per il veicolo … con classe di merito ai fini del bonus/malus "01", così inducendo in errore gli addetti della suddetta agenzia assicurativa, si procurava quale ingiusto profitto, una polizza RC Auto pagando un premio di € 277,74 anziché quello effettivamente dovuto di € 1.497, con conseguente danno per l'assicurazione ed anche per l'Erario che per imposte e tasse SSN incassava solo € 63,88 anziché l'importo dovuto di € 344,40.

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto anche in danno dello Stato.

Fatti avvenuti in Macerata, in epoca anteriore e prossima il 9.11.2010.

1.2 Ascoltato a SIT dalla PG in data 8 febbraio 2011, … dichiarava in sintesi quanto segue, in merito alla vicenda di cui sopra, ed in particolare sulla produzione dell'attestato di rischio:

- conosceva il sig. … che, dovendo stipulare una polizza assicurativa per la sua auto, gli chiese un consiglio; lo consigliò di andare alla …, dove era cliente;

- adducendo impegni di lavoro, … gli chiese di seguire la cosa personalmente; quindi contattò il sig. …, il quale fece un preventivo che venne accettato …;

- la polizza gli venne consegnata dal sig. …, ed alla stessa appose lui stesso la firma al posto del sig. …, dietro sua autorizzazione, e anticipò anche i soldi relativi all'importo da pagare (importo che gli era stato restituito da …;

- consegnò materialmente l'attestato di rischio e copia del libretto di circolazione al sig. …, che ritirò l'attestato in originale al momento della consegna della polizza;

- precisava che fu … a lasciargli i predetti documenti, e che lui si era limitato alla semplice consegna materiale;

- non sapeva nulla delle problematiche relative all'attestato di rischio, fino a quando … gli disse che si doveva restituire il contratto.

…, dell'agenzia assicurativa, confermava sostanzialmente tali dichiarazioni.

1.3 In data due febbraio duemilaquindici il Pubblico Ministero, nell'ambito del procedimento n. … RGNR, depositava un avviso ex art. 415 bis c.p.p. nell'ambito del quale il … risultava destinatario di numerosi capi di addebito provvisorio per fatti analoghi a quelli di cui sopra, o comunque pertinenti al settore delle assicurazioni.

In dibattimento l'imputato qui giudicato, all'udienza del ventotto maggio duemilaquindici, sentito come teste, tentava più volte di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La sua posizione veniva esaminata sotto questo profilo, ma gli veniva intimato di rispondere.

Pertanto negava di avere avuto mandato … per la stipula di un contratto assicurativo, di avere seguito tale stipula, e di avere avuto in consegna la polizza; dichiarava di non ricordare altre circostanze rilevanti sulle quali veniva escusso.

Ma l'agente assicurativo … confermava che il … era andato personalmente presso l'agenzia, portandogli direttamente l'attestato di rischio e il libretto di circolazione, sulla base dei quali era stata formata la polizza; che l'attestato di rischio era poi risultato non veridico, perché riportava una classe di merito che era risultata falsa; che per circa un anno e mezzo il … aveva svolto (anche per altri clienti) quel ruolo di intermediario; che la firma sulla polizza incriminata NON era stata apposta in agenzia.

2) Soluzione della questione di responsabilità.

2.1 Effettivamente l'imputato va assolto ai sensi dell'art. 530, comma primo, c.p.p. nonché dell'art. 384 c.p. .

Quest'ultimo infatti, per quanto ci riguarda, prevede che anche nel caso di cui all'art. 372 c.p., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (tale è il nocumento che consegue ad una condanna penale).

Ad abundantiam, l'art. 384 c.p. prevede altresì che anche nel caso previsto dall'art. 372 c.p. la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere.

Infatti, nel momento in cui l'imputato rendeva la testimonianza incriminata egli stesso aveva già ammesso di aver fatto uso della falsa attestazione dello stato di rischio, e quindi di aver posto in essere, in tutto o in parte, le condotte materiali ascritte …, riconducibili (secondo l'imputazione elevata …) ai reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p.

Già questo faceva del … un indiziato di reità, a prescindere dall'elemento soggettivo di tali reati (dei quali, lo si ripete, egli aveva posto in essere in tutto o in parte le condotte materiali, delle quali è evidente la capacità rappresentativa del reato, e quindi indiziaria, trattandosi di elementi costitutivi essenziali del reato stesso).

Ma, sia pure ad abundantiam, si deve rilevare che gli addebiti provvisori contenuti nel suddetto avviso ex art. 415 bis c.p.p., per il loro elevato numero e per la loro analoga natura, rendevano veramente arduo (almeno a livello indiziario) non dubitare del dolo del ….

Da ciò conseguiva che il … non poteva deporre come testimone, ex art. 197, comma primo, lett. a), in quanto coimputato (meglio coindiziato; ma è lo stesso: v. art. 61 comma 1 c.p.p.) del medesimo reato (lui come autore materiale - in tutto o in parte - della condotta, e … come eventuale coautore materiale o concorrente morale).

Egli non poteva nemmeno essere obbligato a deporre, ex art. 198, comma 2, c.p.p., perché dai fatti di cui doveva riferire (già sommariamente riferiti durante le indagini preliminari) poteva derivare la sua responsabilità penale.

2.2 Si potrà dire che per il fatto attribuito … il …non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato, così aprendo la questione se i diritti difensivi possano essere condizionati dalla detta iscrizione, notoriamente rimessa alle prerogative del Pubblico Ministero.

Ma la risposta deve essere negativa, non potendo le suddette garanzie difensive della parte privata dipendere dalle discrezionalità della parte pubblica in ordine al presupposto indiziario (in definitiva opinabile) della iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato.

Altrimenti ne resterebbe violato l'art. 24 Cost. (diritto di difesa).

Infatti, ad esempio, per Cass., n. 7181-98, in tema di art. 63 c.p.p., le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes", e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.

E per Cass., n. 1394-90, in Arch. n. proc. pen, 1991, p. 244, la mancata iscrizione dell'indagato nell'apposito registro non impedisce che l'indagato stesso acquisisca il relativo status, compresi i diritti e le conseguenze in caso di violazione, avendo l'iscrizione nel registro delle notizie di reato valore solo dichiarativo, e non costitutivo della qualità di indagato.

Più specificamente, in tema di prova dichiarativa si è ritenuto che, quando venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali (e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato), l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese (v. Sezioni Unite, n. 15208-10).

Anche la giurisprudenza costituzionale pare orientata nello stesso senso.

Vedasi anche C. cost. n. 198-94 (punto 12 del considerato in diritto), secondo la quale la qualità di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti.

E secondo C. cost. n. 307-05 (in Cassazione Penale, fasc. 11, 2005, n. 1408) l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ha valenza meramente ricognitiva e non costitutiva dello status di indagato, le cui garanzie difensive devono ritenersi pienamente operanti anche in assenza di detta iscrizione.

Omissis.

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