Gip o giudice del dibattimento: a chi si attribuisce la competenza?

Avv. Alessandra E. Di Marco - L'istituto della sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168-bis c.p. è stato incardinato tra i riti speciali ovvero tra tutti quei riti alternativi cui potrà accedere l'imputato al fine di evitare il processo vero e proprio.

Sospensione del processo con messa alla prova ed opposizione a decreto penale di condanna

Quando la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova viene avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è sorto il dubbio su quale debba ritenersi il Giudice competente a decidere.
E' competente il GIP in quanto siamo ancora nella fase delle indagini? O deve ritenersi competente il Giudice del dibattimento poichè il GIP si è ormai spogliato della questione con l'emissione del decreto penale di condanna?
Curiosa la posizione assunta in merito dalla I Sez. Pen. della Suprema Corte, che con una prima pronuncia, la sentenza n. 25867/2016, ha ritenuto competente il Giudice del dibattimento, per poi successivamente ritornare sui propri passi, con la sentenza n. 21324/2017, ritenendo competente invece il GIP.

Gip o giudice del dibattimento: la competenza secondo la Cassazione

Con la prima sentenza (n. 25867/2016) la Corte ha ritenuto che la competenza spettasse al Giudice del dibattimento poichè se così non fosse, laddove la prova dovesse avere esito negativo, il GIP potrebbe avere assunto delle prove in violazione del principio del contraddittorio.
Tuttavia operando una valutazione ben più ampia la stessa sezione con la sentenza succesisva (n. 21324/2017) ribalta completamente il proprio orientamento assumendo invece che la competenza vada radicata in capo al GIP, in quanto soggetto innanzi al quale ancora pende il procedimento.

Ritiene la Corte che non può esservi la competenza del Giudice del dibattimento poichè, in virtù di quanto precisato dall'art. 464 sexies c.p.c. il Giudice durante la prova può assumere con le forme previste per il dibattimento le prove che non siano rinviabili, e la semplice circostanza che l'art. 464 sexies utilizzi la locuzione "con le forme previste dal dibattimento" implica di per sè che la competenza non possa attribuirsi al Giudice del dibattimento altrimenti tale precisazione non sarebbe stata inserita nell'art. stesso.

Nuovo conflitto di competenza

Stante la mancanza di una regola precisa che fissi la competenza in materia anche il Tribunale di Catania, con ordinanza del 07/02/2017, ha sollevato nuovamente conflitto di competenza.
La questione è stata rimessa nuovamente alla I Sez. e l'udienza di trattazione è prevista per il 20/09/2017.

Avv. Alessandra Di Marco

alessandradimarco@virgilio.it 

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