A norma dellart. 42 del
codice di procedura civile, la
sentenza che pronuncia sulla competenza del giudice adito, senza decidere il merito della causa, può essere impugnata solo con il regolamento di competenza. Sul punto è intervenuta la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 6523/02), precisando che per decisione sul merito deve intendersi sia la
sentenza che concerne il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sia la pronuncia sulle questioni di carattere sostanziale o processuale diverse dalla competenza (salvo il caso in cui tale decisione sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza). Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato non ammissibile il regolamento necessario di competenza nel caso di una
sentenza che aveva da un lato revocato un
decreto ingiuntivo opposto accertando lincompetenza per materia e dallaltro respinto la richiesta dinammissibilità dellopposizione per decorso dei termini, ritenendo applicabile la
sospensione feriale. In questo caso, infatti, secondo la Cassazione la decisione sulla tardività dell'opposizione non era meramente incidentale e funzionale rispetto a quella sulla competenza.